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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49124/2022 del 23/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la conferma del sequestro preventivo per presunta violazione dell'art. 316-ter c.p., deducendo che: a) la normativa che regola i contributi/agevolazioni Covid (art. 25 d.l. n. 34/2020 e decreti collegati) prevede un obbligo di autocertificazione limitato alle condizioni ostative di cui all'art. 67 d.lgs. n. 159/2011, cioè a provvedimenti definitivi di misura di prevenzione, mentre l'informativa/interdittiva antimafia è un provvedimento amministrativo cautelare e non equiparabile; b) il Tribunale aveva esteso indebitamente la preclusione soggettiva anche ai casi di "tentativo di infiltrazione" fondandosi sull'interdittiva emessa nei confronti di una diversa società riconducibile allo stesso amministratore (Heartbreaker s.r.l.), senza che la situazione di tentativo di infiltrazione fosse accertata per le società richiedenti i benefici; c) la documentazione probatoria della rinuncia e della restituzione dei contributi (modelli F24 e riscontri amministrativi) era stata ingiustamente ritenuta insufficiente e si era imposto un onere probatorio aggiuntivo non previsto dalla legge.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro preventivo confermato dal Tribunale, ordinando la restituzione all'avente diritto delle somme eventualmente ancora in sequestro. La Corte ha ritenuto illegittima l'interpretazione estensiva del Tribunale secondo cui l'esistenza di un'informativa interdittiva a carico di una diversa società del medesimo amministratore avrebbe automaticamente esteso la "preclusione antimafia" alle società richiedenti i contributi; ha affermato che la condizione ostativa prevista dall'art. 67 d.lgs. n. 159/2011 richiede l'esistenza di provvedimenti definitivi e che le fattispecie di "tentativo di infiltrazione" devono riguardare direttamente il soggetto giuridico che richiede il beneficio.

Norme richiamate

  • art. 316-ter cod. pen.

    La norma è stata inquadrata come riferimento per l'ipotesi di omessa comunicazione all'ente erogante che determina l'indebito conseguimento di contributi pubblici; la Corte però ha censurato l'applicazione del provvedimento cautelare fondata su un'estensione normativa non prevista.

  • art. 25, commi 8 e 9 d.l. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio)

    Prevede la procedura telematica di richiesta del contributo a fondo perduto e l'obbligo di autocertificazione circa l'assenza delle condizioni ostative; la Corte interpreta che l'autocertificazione rinvia alle condizioni ostative previste dall'art. 67 d.lgs. n. 159/2011 e non estende la preclusione ad altre situazioni amministrative non definitive.

  • d.l. n. 137/2020 (Decreto Ristori) e d.l. n. 149/2020 (Ristori bis)

    Richiamati come normativa emergenziale integrativa; non comportano, secondo la Corte, un ampliamento della soggettività ostativa oltre quanto previsto dall'art. 67 d.lgs. n. 159/2011.

  • art. 67 d.lgs. n. 159/2011 (Codice delle disposizioni antimafia)

    La Corte ha sottolineato che la "condizione ostativa" attiene a misure di prevenzione applicate definitivamente dall'autorità giudiziaria; pertanto non può essere sostituita o ampliata automaticamente da provvedimenti amministrativi interdittivi non definitivi.

  • art. 84, comma 4 d.lgs. n. 159/2011

    Contiene l'elenco delle situazioni che possono far presumere un tentativo di infiltrazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che tali situazioni, anche quando valorizzate, devono riferirsi direttamente all'organismo societario che richiede il beneficio e non possono essere desunte automaticamente da provvedimenti emessi a carico di società diverse.

  • art. 85 d.lgs. n. 159/2011

    Norma sulle verifiche antimafia; la Corte osserva che il rinvio a soggetti 'sottoposti a verifica' non amplia per ciò solo l'ambito delle condizioni ostative stabilite dall'art. 67.

  • art. 91 d.lgs. n. 159/2011

    Regola le informative/interdittive prefettizie; la Corte distingue la natura amministrativa e cautelare di tale informativa dalla misura di prevenzione definitiva prevista dall'art. 67.

  • art. 13, lett. m) d.l. n. 23/2020 (Decreto Liquidità) convertito nella L. n. 40/2020

    Rinvio normativo utilizzato dal Tribunale per ricondurre anche i finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia alle cause di esclusione previste in materia di antimafia; la Corte ha comunque richiamato i limiti di concretezza: le esclusioni per tentativo di infiltrazione devono riferirsi al soggetto richiedente.

  • art. 80, comma 2 d.lgs. n. 50/2016

    Costituisce, altresì, motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo, altresì, quanto previsto dall'art. 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

    La Corte ha preso atto della previsione di esclusione per le gare/finanziamenti pubblici ma ha precisato che le ipotesi di 'tentativo di infiltrazione' devono essere concrete e riferite al soggetto che partecipa alla procedura; non è sufficiente l'esistenza di un'interdittiva su un'altra società riconducibile allo stesso amministratore.

  • art. 3 d.l. n. 76/2020

    Rinvio applicativo agli adempimenti antimafia nei procedimenti su istanza di parte; la Corte ha richiamato l'esigenza che le verifiche e le attestazioni riguardino il soggetto richiedente.

  • art. 1, commi 98-108 L. n. 208/2015 (modificato) in materia di credito d'imposta

    Richiamato in relazione al credito d'imposta esteso per l'emergenza Covid; la Corte ha osservato che, per importi rilevanti (es. superiori a 150.000 euro), sono previsti accertamenti/informative antimafia nei termini previsti dalle norme speciali, ma sempre con riferimento al soggetto richiedente.

Massime di principio

  • La condizione ostativa prevista dall'art. 67 d.lgs. n. 159/2011 riguarda misure di prevenzione definitive e non può essere estesa automaticamente a provvedimenti amministrativi interdittivi di natura cautelare.
  • Un'informativa/interdittiva antimafia emessa nei confronti di una società diversa, anche se riconducibile allo stesso amministratore, non costituisce di per sé prova sufficiente di un "tentativo di infiltrazione" relativo ad altra società che richiede un contributo o un finanziamento; le situazioni di rischio devono essere accertate con riferimento diretto al soggetto richiedente.
  • L'obbligo di autocertificazione previsto dalla normativa sui contributi Covid deve essere letto in rapporto alle condizioni ostative espressamente richiamate dalla legge: non si possono imporre oneri probatori o effetti ostativi non previsti dalla norma di gara o di beneficio.
  • Nei procedimenti cautelari reali (sequestro preventivo a fini di confisca) il giudice deve fondare la misura su un solido quadro di diritto e di fatto; interpretazioni estensive delle norme amministrative non possono giustificare il mantenimento di misure reali quando la ratio normativa non lo prevede.
  • Se si è in presenza di restituzione dei benefici percepiti, la valutazione dell'illiceità e l'eventuale misura cautelare devono comunque tener conto dell'effettiva sussistenza della fattispecie penale contestata e del rapporto tra documentazione prodotta e onere probatorio richiesto dalla legge.

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