Ordinanza n. 1992/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di respingimento della istanza di rilascio del permesso di soggiorno, emesso dal Questore pro tempore della Provincia di Napoli e notificato in data 22.05.2026 e di ogni atto ad esso presupposto, pedissequo e connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di respingimento dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Napoli che aveva respinto l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, deducendo profili di illegittimità dell'atto e rappresentando quale principale pregiudizio grave e irreparabile il rischio di immediata espulsione o di perdita del titolo di permanenza in Italia, nonché pregiudizi concernenti la vita familiare. Il provvedimento impugnato era motivato dalla carenza di redditi da lavoro per gli anni d'imposta 2024 e 2025 e dall'assenza di un rapporto di lavoro in corso di validità; l'Amministrazione aveva inoltre ritenuto inconferenti le memorie difensive presentate dall'interessato. Il ricorrente risiede stabilmente in Italia dal 3 settembre 2012 e convive con il proprio nucleo familiare nel Comune di San Giuseppe Vesuviano.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, senza pronunciarsi in via definitiva sui profili di fumus boni iuris, ritenendo insussistente il periculum in mora. Il decreto impugnato prevedeva infatti espressamente, in applicazione della tutela di cui all'art. 19 T.U.I. riconosciuta ai cittadini ucraini in ragione della situazione di guerra e della loro attuale inespellibilità, il rilascio di un permesso di soggiorno annuale al momento della notifica. Tale previsione escludeva, allo stato, il rischio di immediata espulsione o di perdita del titolo di permanenza in Italia. Il pregiudizio derivante dal mancato conseguimento del più stabile permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo è stato qualificato come mera mancata acquisizione di uno status più favorevole, non sufficiente, di per sé, a integrare un danno grave, irreparabile, attuale e imminente. Anche i profili relativi alla vita familiare non sono stati ritenuti esposti a un pregiudizio imminente e irreversibile, poiché il titolo annuale assicurava comunque la possibilità di soggiornare in Italia. Il TAR ha precisato che le questioni di merito potranno essere esaminate più compiutamente nella fase cognitiva. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda, il radicamento familiare e personale allegato e la natura interinale della decisione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la contestuale sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; l'assenza del periculum, quale requisito autonomo e concorrente, è sufficiente a giustificare il rigetto dell'istanza.
art. 19 T.U.I.
tutela riconosciuta ai cittadini ucraini “in ragione della specifica condizione di guerra in atto nel proprio Paese e quindi dell’attuale inespellibilità degli stessi”
La tutela prevista dall'art. 19 T.U.I., considerata nel caso concreto, impedisce allo stato l'espulsione del ricorrente e giustifica il rilascio di un titolo di soggiorno annuale, escludendo il pericolo immediato prospettato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore base per la tutela dei dati personali della parte ricorrente mediante oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'assenza del periculum in mora, requisito autonomo e concorrente rispetto al fumus boni iuris, impone il rigetto della domanda cautelare anche quando i profili di illegittimità dedotti non siano stati esaminati compiutamente.
- Non integra di per sé un danno grave e irreparabile, attuale e imminente, la mancata acquisizione di un titolo di soggiorno più stabile quando l'Amministrazione assicuri comunque il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che consenta la permanenza sul territorio nazionale.
- La previsione di un titolo di soggiorno temporaneo, che escluda allo stato l'espulsione e la perdita della possibilità di soggiornare, può impedire la configurabilità del periculum in mora anche con riguardo ai pregiudizi prospettati sulla vita familiare.
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