Ordinanza n. 13450/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento previa adozione di idonee misure cautelari, - del verbale n. 42 della Commissione Esaminatrice del 19 marzo 2026, nella parte in cui ha deliberato di non riconoscere al ricorrente la riserva dei posti del 15% originariamente ascrittagli, disponendo la rettifica della graduatoria finale; - della graduatoria finale di merito rettificata (post rettifica) per il concorso pubblico, codice A.1, per n. 1.248 unità di personale non dirigenziale del Ministero dell’Interno (Ambito territoriale di Napoli), approvata e pubblicata in data successiva al verbale n. 42, nella parte in cui colloca il ricorrente alla posizione n. 75 con lo status di “idoneo non vincitore” anziché alla posizione n. 21 con lo status di “vincitore”; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi i verbali delle operazioni di rettifica e la validazione della graduatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale della commissione esaminatrice che ha disconosciuto la riserva del 15% spettante al candidato e graduatoria finale rettificata che lo ha collocato come idoneo non vincitore anziché vincitore
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare, il verbale della Commissione Esaminatrice che ha disposto il mancato riconoscimento della riserva dei posti del 15% originariamente attribuitagli e la conseguente rettifica della graduatoria finale relativa al concorso pubblico per 1.248 unità di personale non dirigenziale del Ministero dell’Interno, ambito territoriale di Napoli. Ha contestato la collocazione alla posizione n. 75 con lo status di idoneo non vincitore, invece della posizione n. 21 con lo status di vincitore. Il ricorrente ha notificato il ricorso a un soggetto che il Collegio ha ritenuto non qualificabile come controinteressato, giustificando tale individuazione con l’impossibilità, prima del 9 luglio 2026, di conoscere i nominativi e gli indirizzi PEC dei candidati collocati nella graduatoria; tali dati erano stati acquisiti a seguito del riscontro dell’Amministrazione a un’istanza di accesso presentata il 10 giugno 2026, quando era ancora pendente il termine decadenziale per proporre l’azione di annullamento.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né ha definito la domanda cautelare. Ha rilevato che il soggetto destinatario della notifica non assume la qualifica di controinteressato ai fini del giudizio e ha disposto il rinvio della trattazione della domanda cautelare all’udienza camerale del 22 settembre 2026, per consentire al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti effettivamente controinteressati. Il Collegio si è riservato di valutare comunque l’ammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando il ricorso incide direttamente sulla posizione di candidati collocati in graduatoria che potrebbero subire un pregiudizio dall’eventuale accoglimento, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti prima di esaminare la domanda cautelare.
- La notificazione effettuata a un soggetto privo della qualifica di controinteressato non esaurisce gli adempimenti necessari per la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti effettivamente controinteressati.
- La conoscenza dei nominativi e degli indirizzi PEC dei potenziali controinteressati, acquisita mediante accesso agli atti durante il termine per impugnare, può rilevare ai fini della valutazione degli adempimenti processuali, ma non esclude la necessità di integrare il contraddittorio quando il giudice individui soggetti controinteressati.
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