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Sentenza

Sentenza del 10/06/2016 n. 11947 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato la cartella di pagamento relativa agli anni d'imposta 1982 e 1983. Ha sostenuto che la separazione legale intervenuta nel 1989 non eliminasse la responsabilità solidale derivante dalla dichiarazione congiunta presentata ai sensi della L. n. 114/1977, art. 17. Ha inoltre dedotto che gli atti notificati e il giudizio instaurato nei confronti del marito avessero interrotto la prescrizione anche nei confronti della moglie coobbligata, rendendo irrilevante il decorso di circa venti anni dalle dichiarazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e rinviato la causa alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che la separazione successiva alla dichiarazione congiunta non incide sulla responsabilità solidale dei coniugi e che gli atti interruttivi della prescrizione compiuti nei confronti di un debitore solidale producono effetti anche verso l'altro. La contribuente conserva tuttavia il diritto di contestare nel merito la pretesa, inclusi eventuali vizi di notifica, decadenza dall'iscrizione a ruolo e illegittimità dell'accertamento, davanti al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • Legge 13 aprile 1977, n. 114, art. 17

    I coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie ed interessi iscritti a ruolo a nome del marito.

    La presentazione della dichiarazione congiunta comporta l'accettazione del regime di responsabilità solidale e delle relative regole, compresa la possibilità che gli atti impositivi siano notificati al solo marito. La responsabilità non viene meno per la successiva separazione personale dei coniugi.

  • Art. 1310, comma 1, codice civile

    Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori.

    La notifica di atti interruttivi e l'azione giudiziaria nei confronti di uno dei condebitori solidali producono effetti anche nei confronti dell'altro, anche se quest'ultimo non ha partecipato al giudizio.

  • Art. 2943 codice civile

    Gli atti giudiziali e gli altri atti previsti dalla norma interrompono la prescrizione; nel caso esaminato, l'azione giudiziaria contro il marito ha prodotto effetti interruttivi anche verso la moglie coobbligata.

  • Art. 2945 codice civile

    Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dall'art. 2943, commi 1 e 2, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

    Il processo instaurato contro uno dei debitori solidali determina un'interruzione permanente della prescrizione sino al passaggio in giudicato della sentenza, con effetti anche nei confronti degli altri coobbligati.

  • Art. 1306 codice civile

    Il richiamo alla norma è stato ritenuto inconferente: la pretesa verso la contribuente non si fonda sull'estensione del giudicato formatosi contro il marito, ma direttamente sulla responsabilità solidale prevista dalla L. n. 114/1977, art. 17.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 14 e 17

    Le questioni relative al rispetto dei termini per l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella non sono state decise dalla Cassazione, ma dovranno essere esaminate dal giudice del rinvio se ritualmente riproposte.

  • Art. 24 della Costituzione

    La disciplina non è stata ritenuta lesiva del diritto di difesa, poiché il coniuge non destinatario delle notifiche precedenti può impugnare autonomamente l'atto con cui viene per la prima volta a conoscenza della pretesa e far valere anche i vizi degli atti precedenti.

Massime di principio

  • Nella dichiarazione congiunta dei coniugi, la responsabilità solidale per imposte e accessori può permanere anche dopo la separazione personale, se la separazione è successiva alla dichiarazione.
  • La notifica dell'accertamento o della cartella a uno solo dei condebitori solidali può impedire la decadenza dell'amministrazione anche nei confronti dell'altro, secondo la disciplina applicabile al caso concreto.
  • Gli atti interruttivi della prescrizione compiuti contro un debitore solidale si estendono agli altri debitori; un giudizio pendente contro uno di essi può quindi impedire la maturazione della prescrizione anche verso chi non vi ha partecipato.
  • Il giudicato ottenuto contro un condebitore solidale non vincola automaticamente l'altro, ma l'amministrazione può comunque fondare la pretesa sulla responsabilità solidale prevista dalla legge.
  • Il coniuge che riceve per la prima volta una cartella o altro atto della riscossione può contestare autonomamente la pretesa, inclusi mancata o invalida notifica dell'accertamento, decadenza dai termini, prescrizione e vizi sostanziali dell'accertamento.
  • Le eccezioni non esaminate dai giudici di merito non possono normalmente essere valutate per la prima volta in Cassazione e devono essere riproposte davanti al giudice del rinvio.

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