Sentenza n. 4463/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 721/25, emessa dal Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero all’obbligo, stabilito dalla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 721/2025 del 13 febbraio 2025, di assegnare la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 721/2025, che aveva condannato il Ministero ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. Ha dedotto che il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato e ha chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Ha prodotto copia asseverata della sentenza, attestazione del passaggio in giudicato e prova della notifica del titolo esecutivo il 6 marzo 2025.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, essendo stata provata la notifica del titolo esecutivo e risultando il ricorso proposto entro tale termine. Nel merito, il Ministero non ha contestato l’inadempimento né fornito informazioni sulla procedura: il TAR ha quindi ordinato di rilasciare la carta elettronica e accreditarvi complessivamente € 1.000 entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, da attivare entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della ricorrente; l’incarico non comporta compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato e depositato in data 19 dicembre 2025, la signora Marianna Carbone agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 721/2025 del 13 febbraio 2025 (R.G. n. 13876/2024) con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnarle, con riferimento agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” ex art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, del valore nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico.
La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Sul piano formale, infatti, si rileva la produzione di copia asseverata della sentenza da ottemperare e della relativa attestazione del passaggio in giudicato; è stata altresì dimostrata l’avvenuta notifica del titolo esecutivo in data 6 marzo 2025, sicché il ricorso risulta proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Il ricorso di ottemperanza per l’esecuzione del titolo nei confronti dell’amministrazione deve rispettare il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla norma; nel caso concreto, la notifica del titolo esecutivo del 6 marzo 2025 e la proposizione del ricorso il 19 dicembre 2025 sono state ritenute compatibili con tale termine.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato e depositato in data 19 dicembre 2025, la signora Marianna Carbone agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 721/2025 del 13 febbraio 2025 (R.G. n. 13876/2024) con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnarle, con riferimento agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” ex art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, del valore nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico.
Nel caso deciso, la disposizione costituisce il fondamento della carta elettronica del docente, attribuita per ciascuno dei due anni scolastici in contestazione nel valore nominale di € 500.
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Il giudizio è definito secondo il rito dell’ottemperanza previsto dall’art. 114 c.p.a.; il TAR ha ordinato l’adempimento del giudicato e ha nominato un commissario ad acta per l’eventuale inottemperanza.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione non esegue un giudicato che le impone una prestazione determinata e l’inadempimento non è contestato né vengono fornite indicazioni sull’avvio o sull’esito della procedura esecutiva, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento indicando la prestazione e un termine per provvedervi.
- Nel giudizio di ottemperanza, in presenza di un titolo esecutivo passato in giudicato, il ricorrente deve documentare il titolo e il relativo passaggio in giudicato, nonché il rispetto del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento al mancato adempimento dell’amministrazione entro il termine assegnato e stabilendo il successivo termine per l’esecuzione sostitutiva.
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