Cassazione Penale, Sentenza n. 35/2025 del 02/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva riformato l'assoluzione del Tribunale riconoscendo la responsabilità penale per i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p. in relazione ad alcuni capi recanti il segno figurativo "Burberry Check". La ricorrente deduceva: 1) violazione delle regole probatorie e difetto probatorio per l'assenza di fotografie allegate al verbale di sequestro, dunque impossibilità di provare che le foto in perizia riproducessero gli oggetti sequestrati; 2) mancata motivazione su attendibilità delle consulenze tecniche fornite dalla parte civile; 3) violazione del principio che l'oltretrattazione in appello di una sentenza assolutoria richiede motivazione rafforzata; 4) erronea valutazione circa la consapevolezza della ricorrente in qualità di negoziante e l'idoneità ingannatoria dei prodotti, laddove in primo grado si era esclusa la contraffazione e si rilevava la presenza di cartellini "made in China".
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'Appello che ha considerato affidabili le consulenze basate su quattro fotografie inviate dalla polizia giudiziaria ai consulenti della casa di moda e allegate alla perizia, e ha spiegato perché il segno figurativo "Burberry Check" costituisce un marchio idoneo a caratterizzare i prodotti anche in assenza del nominativo o del logo "Cavaliere arancione". È stato altresì affermato che la presenza di cartellini con diciture "made in" non esclude l'elemento oggettivo del reato, poiché i cartellini non fanno parte del bene e possono essere rimossi o apposti. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'art. 474 c.p. tutela la fede pubblica e configura un reato di pericolo non richiedente la prova dell'inganno effettivo. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali ed al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 474 cod. pen.
Il reato di introduzione e commercio di prodotti con segni falsi tutela la fede pubblica; la riproduzione di un segno figurativo distintivo (anche senza il nominativo) può integrare il reato. E' reato di pericolo, non è necessaria la realizzazione dell'inganno concreto dell'acquirente.
art. 648 cod. pen.
Norma sulla ricettazione richiamata come reato presupposto; la condanna è stata riconosciuta limitatamente ai prodotti ritenuti contraffatti.
art. 517 cod. pen.
Riferito nel primo grado per ipotesi di uso di segni nazionali idonei ad indurre in errore sull'origine; la Corte d'appello ha ritenuto irrilevante la dicitura "made in" per escludere l'elemento materiale del reato.
art. 81 c.p. (comma finale)
Richiamato nell'imputazione relativa alla disciplina del concorso di reati (menzione nelle imputazioni iniziali).
art. 606 co.1 lett. e) cod. proc. pen.
Motivo di cassazione relativo alla doglianza sulla motivazione; la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati, non sindacabili in cassazione se mirano solo a diversa valutazione del merito.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai profili probatori e alla valutazione della prova tecnica; la Corte ha ritenuto legittime le valutazioni tecniche degli esperti della parte offesa quando riferite a elementi di competenza specialistica.
art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022
Norme richiamate in relazione alla trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; indicano le modalità procedurali seguite.
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione applicata per la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Le consulenze tecniche fornite da esperti dipendenti o indicati dalla parte offesa sono ammissibili e possono essere valutate dal giudice di merito se è dimostrabile la loro affidabilità e il nesso con i materiali sequestrati (anche tramite invio di fotografie campione).
- Un segno figurativo noto e distintivo (es.: "Burberry Check") può svolgere funzione di marchio anche in assenza del nome o del logo nominativo; la valutazione della contraffazione va fatta globalmente e sinteticamente, non solo mediante esame analitico di singoli elementi.
- La presenza di cartellini o etichette "made in" non esclude automaticamente la configurabilità del reato di contraffazione o ricettazione, poiché tali cartellini non sono parte integrante del bene e possono essere aggiunti o rimossi.
- Il reato previsto dall'art. 474 c.p. è un reato di pericolo a tutela della fede pubblica: non è necessario provare che l'acquirente sia stato effettivamente ingannato al momento dell'acquisto.
- In appello, la riforma di un'assoluzione richiede motivazione adeguata: il giudice d'appello deve esporre le linee del proprio ragionamento e confutare i punti essenziali della motivazione del primo giudice; tuttavia, la cassazione non sostituisce il giudizio di merito se le critiche mirano solo a diversa valutazione delle prove.
- La mancata allegazione di fotografie al verbale di sequestro non invalida automaticamente le perizie fotografiche se è dimostrabile la catena di trasmissione (es. invio dalla polizia giudiziaria ai consulenti) che le collega agli oggetti sequestrati.
- La difficoltà della difesa a produrre documentazione fiscale o autorizzativa che giustifichi la provenienza della merce indebolisce la tesi di liceità della detenzione per la vendita.
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