Cassazione Penale, Sentenza n. 47759/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per rapina. Il difensore deduceva: 1) omessa/inadeguata motivazione sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale richiesta per un'indagine dattiloscopica su bicchieri/tazzine sequestrati (possibili strumenti per la somministrazione di benzodiazepine alla persona offesa); 2) nuovo elemento emerso in appello: l'imputata avrebbe indicato Tiziana Morandi come persona presente e collegabile a fatti analoghi; 3) vizio di valutazione e travisamento della prova circa l'attendibilità della persona offesa (incongruenze e presunte menzogne) e sulla compatibilità descrittiva tra la cd. "seconda donna" e le fotografie della Morandi.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello sulla non necessità della perizia dattiloscopica, motivando che impronte di terzi potevano essere state lasciate in momenti diversi e quindi la rinnovazione era superflua. Ha inoltre affermato il principio che la rivalutazione del merito probatorio spetta al giudice di merito e non al giudice di legittimità, salvo vizi nel percorso logico-giustificativo; nel caso concreto non è stato riscontrato tale vizio: le discrepanze nella testimonianza della persona offesa non scalfiscono i riscontri essenziali (la presenza dell'imputata nell'abitazione, la narcotizzazione e la sottrazione di beni). Per questi motivi il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
La rinnovazione dell'istruttoria in appello è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'istruttoria dibattimentale; la valutazione spetta al giudice di merito ed è incensurabile in Cassazione se correttamente motivata.
art. 415-bis, cod. proc. pen.
Riferito come parametro procedurale: la Corte di appello ha richiamato l'opportunità che la difesa prospetti certe argomentazioni nell'ambito delle garanzie previste dall'avviso ex art. 415-bis (interrogatorio/forma di esercizio dei diritti difensivi), rilevando rilievo processuale alla tempestività dell'elemento probatorio/difensivo.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese e il pagamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha ravvisato profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e ha applicato la sanzione pecuniaria pari a euro 3.000,00.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito probatorio: le critiche che mirano a ottenere una rivalutazione delle risultanze vanno di regola respinte salvo che emerga un vizio logico o giustificativo nella motivazione del giudice di merito.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello (es. perizie, accertamenti dattiloscopici) è discrezionale e subordinata alla dimostrazione che l'istruttoria di merito sia incompleta e che il giudice non possa decidere allo stato degli atti; tale discrezionalità, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.
- L'emergere di elementi nuovi in sede di appello non garantisce automaticamente l'ammissibilità della rinnovazione probatoria: occorre che tali elementi siano rilevanti, tempestivi e tali da poter incidere concretamente sulla decisione, e la loro valutazione resta di merito.
- Le incongruenze nelle dichiarazioni della persona offesa non annullano automaticamente la prova se esistono riscontri oggettivi e fatti essenziali non contestati (es. presenza dell'imputato, narcotizzazione, sottrazione di beni); il giudice di merito valuta la rilevanza delle discrepanze.
- Richiedere esami tecnici su oggetti che potevano essere contaminati in tempi diversi può essere ritenuto irrilevante se non è dimostrato il nesso temporale con il fatto; bisogna prospettare con chiarezza la loro utilità probatoria per ottenere la rinnovazione.
- Chi propone ricorso in cassazione rischia la condanna alle spese e, se il ricorso è infondato o presenta profili di colpa, anche una sanzione alla Cassa delle ammende; è quindi necessario valutare attentamente la fondatezza giuridica del motivo di impugnazione prima di proporre ricorso.
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