Sentenza n. 2782/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’esecuzione del giudicato di cui all’ordinanza n. cronol. 35354/2023 del 28/11/2023, RG n.11186/2022, Repert. n. 23727/2023 del 28/11/2023, con cui il Tribunale Ordinario di Roma (Sezione diritti della persona e immigrazione), a definizione del giudizio R.G. n. 11186/2022, in accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis formulata dagli odierni ricorrenti, dichiarava gli stessi cittadini italiani, ordinando al Ministero dell’Interno e, per esso all’ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione dell’ordinanza del Tribunale ordinario di Roma del 28 novembre 2023, recante il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e l’ordine di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadini iure sanguinis)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza dell’ordinanza del Tribunale ordinario di Roma che li aveva dichiarati cittadini italiani iure sanguinis e aveva ordinato al Ministero dell’Interno e all’ufficiale dello stato civile competente di eseguire le necessarie iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché le eventuali comunicazioni alle autorità consolari. Hanno dedotto la persistente inerzia dell’ufficiale dello stato civile del Comune di Castelguglielmo, nonostante la diffida, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma di denaro per ogni giorno di ulteriore ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. Il Comune e il Ministero si sono costituiti con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il giudizio di ottemperanza è circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato e che l’esecuzione dell’ordine giudiziale costituisce un dovere inderogabile dell’amministrazione destinataria. Ha ordinato all’ufficiale dello stato civile del Comune di Castelguglielmo di dare completa esecuzione, entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, all’ordinanza del Tribunale di Roma, effettuando le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile e comunicando l’avvenuto adempimento alle autorità consolari competenti. Ha nominato, per l’eventuale persistente inadempimento, il Prefetto della Provincia di Rovigo quale commissario ad acta, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario operi entro 90 giorni dalla richiesta dell’interessato successiva all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione. Il compenso del commissario è stato posto a carico dell’amministrazione inadempiente. È stata invece respinta la richiesta di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sufficiente, quale misura acceleratoria, la nomina del commissario ad acta. Le spese sono state compensate in ragione delle difficoltà organizzative e del sotto-organico delle piccole amministrazioni comunali impegnate nelle trascrizioni delle cittadinanze iure sanguinis.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
comma 2, lett. e) e comma 4, lett. e)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può impartire le misure necessarie a dare esecuzione al giudicato, nominare un commissario ad acta e, secondo la valutazione del caso concreto, fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione. Nel caso concreto la nomina del commissario è stata ritenuta misura sufficiente e l’astreinte è stata negata.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato e non consente di introdurre domande diverse, anche se connesse o collegate al titolo giudiziale da eseguire.
- L’esecuzione dell’ordine contenuto in un provvedimento giudiziario costituisce un dovere inderogabile dell’amministrazione destinataria e dei relativi rappresentanti e funzionari.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta destinato a operare dopo l’inutile decorso del termine.
- La nomina del commissario ad acta può essere ritenuta sufficiente misura acceleratoria dell’adempimento, con conseguente rigetto della richiesta di astreinte quando, alla luce delle circostanze concrete, non risulti necessario fissare una somma per ogni giorno di ritardo.
- Il compenso del commissario ad acta nominato per l’inadempimento del giudicato deve essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente.
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