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Sentenza

Sentenza del 04/03/2019 n. 213 - Comm. Trib. Prov. Avellino

Massima n. 125/2019 TRIBUTI LOCALI (TARES, TARI) - PROCESSO TRIBUTARIO (GIUDICATO) - Cartella di pagamento divenuta definita per mancata impugnazione - Avvenuto pagamento del tributo - Giudicato favorevole per altra annualità - Possibilità di avvalersene in sede di istanza di rimborso e di impugnativa del diniego -Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente chiedeva il rimborso di quanto versato in pagamento di una cartella relativa a TARES/TARI, sostenendo di poter invocare un giudicato favorevole formatosi tra le stesse parti per una diversa annualità. La cartella oggetto del pagamento, tuttavia, non era stata impugnata entro i termini ed era quindi divenuta definitiva. Il contribuente riteneva che l’identità delle parti, del petitum, della causa petendi e delle circostanze di fatto e di diritto consentisse di estendere gli effetti del giudicato esterno anche all’annualità non impugnata.

La decisione

La pretesa è stata esclusa. Il giudicato favorevole relativo a una diversa annualità non può essere utilizzato per ottenere il rimborso di somme pagate in esecuzione di una cartella non impugnata e ormai definitiva. La definitività della cartella impedisce di rimettere in discussione il tributo mediante un’istanza di rimborso e l’impugnazione del relativo diniego, anche quando il giudicato riguardi le stesse parti e questioni sostanzialmente identiche.

Norme richiamate

  • Principio del giudicato esterno nel processo tributario

    Il giudicato formatosi in una controversia può assumere rilievo in altri giudizi tra le stesse parti quando riguarda questioni identiche e rilevanti. Tuttavia, non consente di superare la definitività di una cartella non impugnata relativa a un’altra annualità.

  • Principio di definitività della cartella di pagamento non impugnata

    La mancata impugnazione della cartella entro i termini rende stabile la pretesa tributaria. Il pagamento successivo non può essere contestato tramite un’istanza di rimborso fondata su argomenti che avrebbero dovuto essere fatti valere impugnando tempestivamente la cartella.

Massime di principio

  • Una cartella di pagamento non impugnata tempestivamente diventa definitiva e, di regola, non può essere rimessa in discussione attraverso una successiva richiesta di rimborso.
  • Un giudicato favorevole relativo a una diversa annualità non si estende automaticamente ad annualità o atti impositivi divenuti definitivi, anche se le parti, i fatti e le questioni giuridiche sono identici.
  • Il giudicato esterno può essere invocato solo nei limiti in cui non contrasti con la stabilità di un precedente atto non impugnato.
  • Per contestare un tributo locale è essenziale impugnare tempestivamente l’atto di riscossione; il rimborso non costituisce normalmente uno strumento per recuperare la decadenza dall’impugnazione.
  • La pronuncia favorevole ottenuta per una specifica annualità può essere utile per controversie ancora pendenti o per atti non definitivi, ma non elimina automaticamente gli effetti di altri atti ormai irrevocabili.

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