Cassazione Penale, Sentenza n. 13947/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Firenze che, in parziale riforma del Tribunale di Siena, aveva disposto il non luogo a procedere per estinzione del reato per prescrizione ma aveva confermato le statuizioni civili, disponendo il risarcimento a favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede e una provvisionale di euro 15.000. Il ricorso in Cassazione deduceva: 1) carenza di motivazione sulla affermazione della responsabilità civile e omesso esame dei motivi di appello; 2) carenza di motivazione sulla sussistenza del danno risarcibile e sulla liquidazione della provvisionale; 3) carenza di motivazione sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
La decisione
La ricorrente, tramite procuratore speciale, ha dichiarato rinuncia al ricorso in ragione di un accordo transattivo con le parti civili; la Corte di Cassazione ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia e ha disposto le conseguenti statuizioni: condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500 alla cassa delle ammende. La pronuncia di merito della Corte d'appello (non luogo a procedere per prescrizione e conferma delle statuizioni civili con provvisionale di euro 15.000) resta quindi operante rispetto alle parti civili e alla liquidazione separata dei risarcimenti.
Norme richiamate
prescrizione del reato
La Corte d'appello ha ritenuto il reato estinto per intervenuta prescrizione, con conseguente non luogo a procedere sul profilo penale, pur mantenendo vigenti le statuizioni civili.
rinuncia al ricorso e inammissibilità
La formale rinuncia al ricorso da parte della ricorrente ha determinato la dichiarazione di inammissibilità dello stesso e l'immediata estinzione del procedimento di Cassazione sul motivo, con le relative conseguenze processuali.
responsabilità civile e provvisionale
Nonostante l'estinzione del reato penale per prescrizione, la Corte ha confermato le statuizioni civili (risarcimento e provvisionale) lasciando la liquidazione del danno e la quantificazione definitiva alla sede separata indicata.
condanna alle spese e cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso per rinuncia, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende (qui euro 500), quale conseguenza sanzionatoria e ripartizione dei costi.
Massime di principio
- La rinuncia formale al ricorso in Cassazione determina l'inammissibilità dello stesso e impedisce che il merito delle questioni dedotte venga esaminato dalla Corte suprema.
- L'estinzione del reato per prescrizione incide sul profilo penale (non luogo a procedere) ma non impedisce il mantenimento delle pretese civili, che possono essere confermate e liquidate separatamente.
- Le doglianze sulla carenza di motivazione (sia riguardo alla responsabilità civile che alla provvisionale o alla rinnovazione dell'istruttoria) devono essere sollevate e documentate prima della rinuncia; una volta rinunciato, il rimedio processuale decade.
- In presenza di accordi transattivi tra imputato e parti civili, la parte può rinunciare al gravame; è opportuno formalizzare e comunicare tempestivamente la rinuncia per evitare ulteriori oneri processuali.
- La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia può comportare condanna alle spese e somme alla cassa delle ammende: valutare il rapporto costo/beneficio prima di proporre o rinunciare a un ricorso.
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