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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12888/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo dedotto fosse generico e quindi non conforme al requisito di specificità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo un solo motivo: vizio di motivazione in ordine alla affermata responsabilità penale per il reato di truffa. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era del tutto generica, perché non accompagnata da specifici rilievi critici rispetto alla motivazione delle sentenze di merito e priva del requisito di specificità imposto dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. In particolare, il ricorrente si limitava a contestazioni apodittiche, senza indicare in modo chiaro e preciso gli elementi di fatto o di diritto idonei a scardinare il percorso argomentativo dei giudici di merito.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    indica il reato per cui era stata affermata la responsabilità penale del ricorrente; la Corte non entra nel merito della configurabilità del fatto, perché il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    richiede che i motivi di impugnazione siano specifici e consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando le censure siano generiche e non correlino criticamente la motivazione impugnata.

  • art. 592 c.p.p.

    regola la condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando non espone in modo esplicito e argomentato le ragioni di censura rispetto alla motivazione della decisione impugnata.
  • La doglianza di vizio di motivazione non può risolversi in affermazioni generiche o meramente assertive, ma deve confrontarsi puntualmente con il percorso logico-argomentativo della sentenza di merito.
  • Il requisito di specificità dei motivi impone al ricorrente di indicare con chiarezza gli elementi fattuali e giuridici su cui fonda le censure, così da consentire al giudice di legittimità un effettivo sindacato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono normalmente la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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