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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47431/2023 del 27/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla sospensione della patente di guida. Il ricorrente deduceva che le parti avevano concordato la sospensione per mesi sei e che il G.U.P. non avrebbe dovuto ritenere non disponibile tale sanzione amministrativa accessoria. Inoltre sosteneva che il raddoppio della sospensione sarebbe previsto solo per la circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2‑septies C.d.S., non contestata, e che le circostanze attenuanti generiche dovevano essere considerate anche ai fini del calcolo della durata della sospensione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto le doglianze di Berardi. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel patteggiamento, la clausola con cui le parti concordano la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve considerarsi non apposta perché l'applicazione di tali sanzioni non rientra nella disponibilità delle parti. Ha confermato il raddoppio della sospensione da mesi sei ad anni uno sul presupposto dell'applicazione del comma 2‑bis dell'art. 186 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza con incidente), precisando che la misura fissata corrisponde al minimo edittale e che, in tal caso, la motivazione implicita è sufficiente. Ha inoltre chiarito che le circostanze attenuanti, pur rilevanti per la pena, non impongono automaticamente una riduzione della sanzione amministrativa accessoria perché quest'ultima ha natura autonoma rispetto alla pena. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina il patteggiamento (applicazione della pena su conforme richiesta delle parti). La Corte ha applicato i principi del patteggiamento ma ha ritenuto che le sanzioni amministrative accessorie non siano soggette alla disponibilità delle parti.

  • art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b)

    Prevede le sanzioni per guida in stato di ebbrezza. Richiamato per la fattispecie di guida in stato di ebbrezza.

  • art. 186 C.d.S., comma 2‑bis

    Prevede l'aumento delle sanzioni quando il conducente in stato di ebbrezza ha provocato un incidente. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del comma 2‑bis e il conseguente raddoppio della durata della sospensione della patente.

  • art. 186 C.d.S., comma 2‑septies

    Norma che prevede specifiche circostanze aggravanti che possono comportare il raddoppio di alcune misure. La Corte osserva che il raddoppio non si limita a quella circostanza ma può derivare anche dall'applicazione del comma 2‑bis nella ipotesi di incidente causato dal conducente in stato di ebbrezza.

  • art. 69, comma 3 cod. pen.

    Stabilisce il giudizio di comparazione obbligatorio delle circostanze non omogenee per la determinazione della pena. La Corte precisa che tale regola riguarda la pena e non le sanzioni amministrative accessorie.

  • art. 63, comma 3 cod. pen.

    Riguarda il concorso di circostanze omogenee. La Corte distingue questa norma dalle regole di comparazione applicabili alla pena e non alle sanzioni amministrative accessorie.

  • Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020 (Rojas)

    Giurisprudenza che afferma che, nel patteggiamento, la clausola delle parti relativa alla durata delle sanzioni amministrative accessorie va considerata non apposta perché tali sanzioni non rientrano nella disponibilità delle parti.

  • Sez. U, n. 8488 del 27/05/1998 (Bosio)

    Principio secondo cui le sanzioni amministrative accessorie mantengono la loro natura amministrativa anche quando il potere di applicarle è attribuito al giudice penale; la loro determinazione segue parametri autonomi rispetto alla pena.

  • Altra giurisprudenza richiamata (Ferreira, Filippi, Favia, Lillà)

    Ulteriori precedenti che sostengono l'autonomia delle sanzioni amministrative accessorie rispetto alla pena e confermano che la loro misura non è vincolata alla determinazione della pena stessa.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento le parti non possono vincolare il giudice sulla misura delle sanzioni amministrative accessorie (come la sospensione della patente): la clausola concordata sulle stesse deve ritenersi non apposta
  • Se la legge prevede il raddoppio della sospensione (es. art. 186 comma 2‑bis per incidente causato da conducente in stato di ebbrezza), il giudice può applicarlo anche nel patteggiamento; la misura può essere fissata nel minimo edittale previsto dalla norma
  • Le circostanze attenuanti che incidono sulla pena non incidono automaticamente sulla misura delle sanzioni amministrative accessorie, le quali hanno natura e parametri autonomi
  • Quando la sospensione della patente fissata in sentenza di patteggiamento coincide con il minimo edittale, è sufficiente una motivazione implicita; la motivazione formale è richiesta solo se la misura si discosta dal minimo
  • Per contestare efficacemente la sospensione amministrativa accessoria è necessario dimostrare che la misura adottata sia illegittima rispetto ai parametri normativi o che il giudice abbia ecceduto i limiti legali: non è sufficiente richiamare la mera volontà delle parti nel patteggiamento

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