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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5540/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Pannocchia aveva proposto opposizione a decreto penale presentando l'atto in forma cartacea presso la cancelleria del tribunale presso cui si trovava; il GIP di Pisa dichiarò l'inammissibilità dell'opposizione sostenendo che l'atto era stato depositato via PEC ad un indirizzo giudiziario di ricezione erroneo e richiamando le nuove regole di forma previste dal Dlgs.150/2022 (art.87) e correlate disposizioni. In ricorso per cassazione il difensore ha dedotto violazione di legge degli artt.461 e 582 c.p.p., del Dlgs.150/2022 e del DM 217/2023 sostenendo che, fino al 31.12.2024, era comunque ammesso il deposito cartaceo e che l'opposizione poteva essere presentata anche presso la cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovava l'opponente; ha inoltre censurato la mancata motivazione e la violazione del diritto di difesa (art.24 Cost.)

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che la disciplina speciale dell'opposizione conserva la possibilità di deposito cartaceo presso la cancelleria del giudice che ha emesso il decreto ovvero presso la cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente; dunque l'ordinanza del GIP che aveva dichiarato l'inammissibilità è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al tribunale di Pisa per l'ulteriore corso

Norme richiamate

  • art. 461 cod. proc. pen.

    Norma speciale sull'opposizione al decreto penale che mantiene la possibilità di proporre l'opposizione presso la cancelleria del GIP che ha emesso il decreto o presso la cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente; la Corte interpreta la norma in senso favorevole all'opponente

  • art. 582 cod. proc. pen.

    Disciplina delle forme di proposizione degli atti di impugnazione (compresa la modalità telematica); la Corte rileva che il richiamo a tale disciplina non esclude la specialità dell'art.461 e non comporta abrogazione implicita della possibilità di deposito cartaceo per l'opposizione

  • art. 87 Dlgs. 150/2022

    Norma che ha introdotto novità sulle modalità di deposito telematico; la Corte riconosce l'importanza della novella ma esclude che essa abbia eliminato la possibilità di deposito cartaceo prevista specificamente per l'opposizione

  • DM 217/2023

    Decreto ministeriale regolamentare citato dal ricorrente per sostenere la possibilità di deposito cartaceo fino a termine transitorio; la Corte prende atto delle regole di transizione e delle forme consentite

  • art. 24 Costituzione

    Principio del diritto alla difesa richiamato dal ricorrente; la Corte valorizza la ratio favor oppositionis e la necessità di interpretare le norme in modo da non precludere ingiustificatamente l'esercizio del rimedio impugnatorio

Massime di principio

  • L'opposizione al decreto penale può essere proposta anche in forma cartacea presso la cancelleria del GIP che ha emesso il decreto o presso la cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente; le novità sul deposito telematico non escludono questa modalità speciale
  • In caso di contrasto tra la disciplina generale delle impugnazioni (art.582 c.p.p. e disposizioni telematiche) e la norma speciale sull'opposizione, la regola va interpretata in favore dell'opponente (favor oppositionis)
  • Per evitare rischi di inammissibilità è comunque consigliabile utilizzare il deposito telematico e verificare l'indirizzo di ricezione giudiziario corretto; se si deposita in forma cartacea, farlo presso le cancellerie espressamente previste dall'art.461
  • Se l'atto è stato ricevuto e registrato dall'ufficio competente nei termini, la tendenza giurisprudenziale è favorevole a soluzioni che convalidino il deposito non rituale per non pregiudicare il diritto di difesa, salvo specifiche e tassative previsioni che impongano altrimenti
  • In caso di dubbio procedurale è opportuno allegare prova della tempestiva trasmissione/avvenuta ricezione e richiedere eventualmente alla cancelleria il riscontro formale (ricevuta, segnatura) per evitare eccezioni di inammissibilità

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