Cassazione Civile, Ordinanza n. 19494/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre rilevato che, non essendovi stata attività difensiva da parte del Fallimento resistente, non doveva pronunciarsi sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 3342/2021 della Corte d’Appello di Milano. Prima della decisione, con atto del 9/3/2026, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Il Fallimento intimato non ha svolto attività difensiva nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
- In assenza di attività difensiva della parte intimata, il giudice non provvede sulle spese del giudizio estinto per rinuncia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19358/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_civile · 12 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19360/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_civile · 12 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19362/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_civile · 12 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19363/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_civile · 12 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19365/2026 del 12/06/2026
- ordinanza_civile · 12 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19367/2026 del 12/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →