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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19494/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre rilevato che, non essendovi stata attività difensiva da parte del Fallimento resistente, non doveva pronunciarsi sulle spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 3342/2021 della Corte d’Appello di Milano. Prima della decisione, con atto del 9/3/2026, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Il Fallimento intimato non ha svolto attività difensiva nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
  • In assenza di attività difensiva della parte intimata, il giudice non provvede sulle spese del giudizio estinto per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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