Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27003/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma dell'ergastolo per duplice omicidio (27/4/2011). Motivi principali: (i) censura per l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche (art. 132 e 133 c.p. e art. 62-bis c.p.), sostenendo che le confessioni e il contributo informativo manifestano resipiscenza e ridotta capacità a delinquere; (ii) contestazione della sussistenza dell'aggravante della premeditazione, con deduzione che manca la prova degli elementi psicologico e cronologico e che alcuni imputati avrebbero aderito solo al momento dell'esecuzione; (iii) deduzione, dal ricorrente Mennetta, di omissione di motivazione sulla non applicabilità dell'ergastolo in caso di giudizio abbreviato e richiamo a possibili tutele normative più favorevoli (art. 442 c.p.p. nella formulazione anteriore e questioni interpretative tra norme succedutesi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto congrua e motivata la valutazione dei giudici di merito circa l'insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, rilevando che le ammissioni sono state valutate come dettate da intenti utilitaristici e non come segnale di effettiva resipiscenza e ridotta capacità a delinquere. Ha confermato la sussistenza dell'aggravante della premeditazione sulla base delle dichiarazioni del collaboratore Rosario Guarino, che ha riferito riunioni preparatorie a Milano cui avevano partecipato gli imputati; la partecipazione a quella fase organizzativa è stata ritenuta sufficiente a integrare la premeditazione. Quanto alla questione dell'ergastolo nel rito abbreviato, la Corte ha ritenuto che il tema fosse correttamente trattato in appello e conforme alla giurisprudenza di legittimità: la disciplina vigente al momento della richiesta del rito è quella applicabile (richiamata la Sez. U. n. 34233/2012 e la legge n. 4/2001). I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento della somma indicata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 132 cod. pen.

    Riferimento alla materia delle circostanze attenuanti; la Corte ha condiviso la valutazione di merito che ha escluso le attenuanti generiche per mancanza di reale resipiscenza

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato nell'ambito della determinazione della pena e della valutazione delle circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto che gli elementi posti a fondamento delle richieste non dimostrassero la ridotta capacità a delinquere

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti per la collaborazione o condotte successive al reato; applicata restrittivamente perché la collaborazione non è stata ritenuta espressione di sincera resipiscenza

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma sul rapporto tra rito abbreviato e pena: la Corte ha richiamato la disciplina vigente al momento della richiesta del rito (legge n. 4/2001) e ritenuto corretta l'applicazione della stessa

  • art. 7, comma 1, D.L. n. 341/2000 (conv. legge n. 4/2001)

    Richiamato nel quadro delle modifiche legislative che disciplinano la pena nel rito abbreviato; la Corte ha ritenuto applicabile la legge vigente al momento della richiesta del rito, coerentemente con la giurisprudenza di legittimità

  • Sez. U, n. 34233 del 19/04/2012 (Giannone)

    In caso di condanna all'esito del giudizio abbreviato, la pena da infliggere per i reati astrattamente punibili con l'ergastolo è quella prevista dalla legge vigente nel momento della richiesta di accesso al rito: ne consegue che, ove quest'ultima sia intervenuta nel vigore dell'art. 7 D.L. n. 341 del 2000, va applicata (ed eseguita) la sanzione prevista da tale norma...

    Giurisprudenza nomofilattica richiamata per stabilire che la legge in vigore al momento della scelta del rito disciplina la pena da infliggere: la Corte ha applicato questo principio per escludere la tesi della maggiore favorevolezza di norme intermedie non vigenti al momento della richiesta

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla determinazione delle cause di inammissibilità e alla responsabilità sulle spese; la decisione di Cassazione si è attenuta ai principi citati

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per limiti di enunciazione dei motivi nel massimario della decisione; la Corte ha motivato entro i limiti prescritti

Massime di principio

  • La mera confessione in udienza non garantisce automaticamente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: occorre che la confessione manifesti una reale resipiscenza e una ridotta capacità a delinquere, non essere percepita come mossa da finalità utilitaristiche
  • Le valutazioni di merito sulla credibilità e sul valore delle dichiarazioni (compresi gli elementi di personalità degli imputati e i precedenti) sono in larga parte irrilevanti in sede di cassazione se sono corredate da motivazione congrua e non manifestamente illogica
  • La partecipazione ad attività preparatorie e planificatorie (es. riunioni organizzative) può integrare la premeditazione se emerge chiaramente che il delitto è stato deciso e predisposto in un arco temporale tale da consentire la riflessione e la possibilità di desistere
  • La scelta del rito abbreviato non esclude automaticamente l'applicazione dell'ergastolo: si applica la disciplina vigente al momento della richiesta del rito, secondo l'orientamento della Corte di legittimità
  • In situazioni analoghe, le difese devono puntare a dimostrare fatti concreti e specifici (segni di resipiscenza effettiva, inequivocabili elementi che escludono la partecipazione alla fase organizzativa, errori formali nella ricostruzione probatoria) perché censure generiche o non confrontate con la motivazione dei giudici di merito sono spesso inammissibili

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.