Cassazione Penale, Sentenza n. 46932/2023 del 22/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP di Lecce del 30/01/2023 che aveva disposto la custodia in carcere per entrambi per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e reati connessi. I ricorrenti, tramite difesa, deducevano principalmente l'assenza di una autonoma e critica motivazione del GIP rispetto alla richiesta del PM e la carenza di adeguata motivazione circa l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione (art. 274, lett. c), nonché la mancata valutazione del consistente intervallo temporale tra i fatti contestati e l'applicazione della misura). Per Andrea Di Gioia il difensore ha poi rinunciato al ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Tiziano Di Gioia perché, pur prospettando profili di censura concernenti la motivazione, si trattava di vizi di merito non sindacabili nel ricorso per cassazione per saltum limitato alle violazioni di legge. La Corte ha ritenuto che il GIP avesse fornito indicazioni compiute sugli indizi di colpevolezza e sulle esigenze cautelari, inclusa valutazione dell'elemento temporale, e che pertanto non sussistesse la mancanza di motivazione necessaria per la cassazione. Il ricorso proposto in favore di Andrea Di Gioia è stato dichiarato inammissibile per rinuncia. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende (Tiziano euro 3000, Andrea euro 500). La cancelleria curerà le comunicazioni all'istituto penitenziario.
Norme richiamate
art. 311 cod. proc. pen.
Disciplina il ricorso per cassazione 'per saltum' contro ordinanza che dispone misura cautelare; la giurisprudenza limita i motivi ammessi a quelli di violazione di legge (p.es. mancanza assoluta di motivazione o omissione di elementi essenziali ex art. 292, comma 2).
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Indica i motivi di cassazione richiamati dalla difesa (violazione di legge e vizi di motivazione), ma la Corte ricorda i limiti applicabili al ricorso per cassazione per saltum in materia cautelare.
art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
Elenca i requisiti essenziali della motivazione del provvedimento cautelare; la Corte valuta che tali elementi siano stati forniti dal GIP, escludendo la nullità per carenza di motivazione.
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Norma relativa alle esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione; la Corte ha ritenuto che il GIP abbia adeguatamente motivato la sussistenza dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali; applicata per condannare i ricorrenti alle spese e a misure pecuniarie in favore della Cassa delle ammende.
art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Richiamata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso di Andrea Di Gioia a causa della rinuncia.
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Prevede la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; la cancelleria è incaricata di effettuare tale comunicazione.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui non è possibile escludere la colpa nella proposizione dell'impugnazione e giustificare il versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione 'per saltum' contro ordinanza che applica una misura cautelare è ammesso solo per questioni di legge ben determinate (p.es. mancanza assoluta di motivazione o omissione di elementi essenziali previsti dalla legge). Non è lo strumento per una nuova valutazione di merito sulla logica o congruità della motivazione.
- Se il GIP espone compiutamente gli indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari, indicando genesi, contenuto e rilevanza degli elementi, la Corte di legittimità non riesamina la fondatezza o l'eventuale contraddittorietà delle valutazioni del giudice di merito.
- La carenza di una valutazione autonoma del GIP rispetto alla richiesta del PM costituisce motivo valido in cassazione solo se si configura come assenza o nullità della motivazione ai sensi dell'art. 292, comma 2; argomentazioni che si limitano a criticare la valutazione logico-giuridica sono inammissibili.
- La rinuncia al ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione e non consente la conversione in altri mezzi di impugnazione; comporta inoltre possibili condanne alle spese e ammende.
- Per contestare adeguatamente una misura cautelare è opportuno valutare preliminarmente la via procedurale più idonea (es. reclamo/riesame ove previsto) e documentare concretamente l'assenza di motivazione essenziale o la sussistenza di vizi di legge formali, evitando di limitarsi a rilievi di merito.
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