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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09045/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato separati avvisi di accertamento per l'imposta unica sulle scommesse a quota fissa relativi agli anni 2010, 2011 e 2012: uno al centro di trasmissione dati operante in Italia per conto del bookmaker estero, e uno al bookmaker stesso, qualificato come operatore privo di concessione. Le contribuente avevano impugnato gli atti, ma sia la CTP sia la CTR avevano confermato la ripresa. In cassazione sono stati dedotti nove motivi: tra i principali, l'inapplicabilità della pretesa per il 2010 alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018; la contestazione della territorialità del presupposto impositivo; la violazione del diritto UE, dei principi di non discriminazione, proporzionalità e legittimo affidamento, con richiesta di rinvio pregiudiziale; la dedotta illegittimità dell'atto per mancata notifica del PVC e per omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale; la censura sulla motivazione dell'avviso; la contestazione dell'aliquota applicata; la mancata applicazione dell'esimente per obiettiva incertezza normativa in relazione alle sanzioni; e, infine, la pretesa incostituzionalità del sistema solidaristico e della traslazione economica dell'imposta.

La decisione

La Corte ha accolto solo in parte il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo limitatamente alla posizione del centro di trasmissione dati per l'annualità 2010, escludendo che esso potesse essere chiamato a rispondere dell'imposta e delle sanzioni per quell'anno. Ha inoltre accolto il sesto motivo limitatamente al bookmaker estero per le sanzioni relative al 2010, riconoscendo l'obiettiva incertezza normativa fino all'entrata in vigore della legge interpretativa. Tutte le altre doglianze sono state rigettate o dichiarate inammissibili, inclusi i motivi su territorialità, diritto UE, contraddittorio endoprocedimentale, motivazione dell'atto e aliquota. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti indicati e la causa è stata decisa nel merito, con annullamento delle riprese e delle sanzioni per il 2010 limitatamente al centro di trasmissione dati e con annullamento delle sole sanzioni 2010 per il bookmaker. Le spese di tutti i gradi sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010

    Norma di interpretazione autentica dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998: individua come soggetto passivo dell'imposta unica anche chi gestisce scommesse senza concessione; opera anche per i rapporti successivi al 2011 e, per il bookmaker estero, esclude l'obiezione di legittimo affidamento per gli anni successivi.

  • art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998

    È la disposizione interpretata autenticamente dalla legge del 2010 per estendere la soggettività passiva dell'imposta unica agli operatori che raccolgono scommesse nel territorio italiano.

  • art. 48-bis d.lgs. n. 546 del 1992

    La proposta di conciliazione con istanza di rinvio non è stata accolta perché la disciplina non è stata estesa ai giudizi di cassazione per il mero rinvio dell'udienza.

  • art. 4 d.lgs. n. 220 del 2023

    Le nuove disposizioni sul processo tributario si applicano ai giudizi instaurati dopo il 1° settembre 2024, salvo talune lettere che si applicano anche ai giudizi pendenti in Cassazione dal giorno successivo all'entrata in vigore.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti dalle parti, in relazione ai numeri 3 e 4 per violazione di legge e nullità processuali.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama i precedenti specifici consolidati come base del proprio ragionamento.

  • art. 56 TFUE

    La controversia è stata scrutinata alla luce della libertà di prestazione di servizi, ma la normativa italiana è stata ritenuta non discriminatoria e compatibile con il diritto UE.

  • art. 267 TFUE

    È stato chiesto in subordine il rinvio pregiudiziale, ma la Corte lo ha escluso perché la giurisprudenza unionale già chiariva i punti controversi.

  • art. 7 l. n. 212 del 2000

    L'obbligo di motivazione può essere assolto anche per relationem, purché l'atto riproduca il contenuto essenziale del PVC o di altri atti richiamati.

  • art. 24 l. n. 4 del 1929

    Richiamato con riferimento alle garanzie procedimentali e alla motivazione dell'accertamento.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Invocato per la pretesa omessa pronuncia e per l'obbligo di motivazione della decisione tributaria.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997

    Trova applicazione l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa per le sanzioni relative all'annualità 2010, limitatamente al bookmaker estero.

  • art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504 del 1998

    Norma richiamata quale base delle sanzioni irrogate in relazione all'imposta unica.

  • art. 1, d.P.R. n. 66 del 2002

    Richiamato con riferimento alla disciplina sanzionatoria dell'imposta unica.

  • art. 4, comma 1, lett. b), n. 3, d.lgs. n. 504 del 1998

    È il criterio usato dall'Ufficio per la determinazione dell'aliquota, censurato ma non efficacemente contestato nei termini di specificità richiesti.

  • art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011

    Richiamato nel motivo sull'aliquota applicata, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per genericità.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia della CTR su alcune doglianze.

  • art. 64, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    La Corte precisa che la norma regola il diritto di rivalsa solo quando il coobbligato paga per fatti o situazioni esclusivamente riferibili ad altri; non risolve autonomamente il problema della solidarietà nel caso esaminato.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel motivo finale di legittimità costituzionale, dichiarato inammissibile perché non confrontato con la sentenza impugnata.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato nel motivo finale sulla pretesa incostituzionalità del sistema impositivo, ritenuto inammissibile.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato insieme alle garanzie procedimentali nel motivo sul contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in relazione al diritto di difesa e al contraddittorio nel procedimento tributario.

  • art. 136 Cost.

    Richiamato in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018.

Massime di principio

  • In materia di imposta unica sulle scommesse, è soggetto passivo anche l'operatore che, pur privo di concessione, gestisce in Italia la raccolta e trasmissione delle scommesse per conto del bookmaker estero, poiché l'attività gestoria svolta nel territorio integra il presupposto impositivo.
  • La disciplina interna sull'imposta unica non viola, di per sé, la libera prestazione di servizi né il principio di non discriminazione, perché si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano, indipendentemente dallo Stato di stabilimento.
  • La disposizione interpretativa del 2010 opera anche per i rapporti negoziali già sorti prima della sua entrata in vigore, ma solo per il periodo successivo al 2011 non ricorre un'obiettiva incertezza normativa idonea a escludere le sanzioni.
  • Per le annualità anteriori alla legge interpretativa, permane l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa quanto alle sanzioni del bookmaker estero, essendo allora non ancora chiarita la sua soggettività passiva.
  • Nel processo tributario, l'obbligo di motivazione dell'avviso può essere soddisfatto per relationem mediante richiamo a un PVC o ad altri atti, purché sia riprodotto il contenuto essenziale necessario a consentire la difesa del contribuente.
  • Fuori dai tributi armonizzati, non sussiste un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale a pena di invalidità dell'atto, salvo specifiche previsioni di legge.
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche e autosufficienti: la mancata trascrizione dell'atto impugnato o la generica indicazione della documentazione impediscono il controllo di legittimità e comportano inammissibilità.
  • Quando la questione è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata, per ragioni di economia processuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europeaBuona fede e correttezza

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