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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17996/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Opposizione all'esecuzione mobiliare/immobiliare promossa a seguito di un mutuo fondiario garantito da ipoteca; in cassazione il ricorrente contestava la decisione favorevole ai creditori, ma il procedimento cassazionale è stato incentrato su vizi procedurali relativi alle notificazioni del ricorso e all'omessa rinnovazione della notificazione disposta dalla Corte Suprema.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per mancata ottemperanza all'ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di parti indicate (mancata produzione della relazione di notificazione o delle ricevute PEC). La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle controricorrenti (liquidate in euro 5.500 ciascuna oltre oneri e spese come specificato) e ha rilevato l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi del DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 38 d.lgs. 1° dicembre 1993, n. 385

    Indica la natura del contratto di mutuo fondiario da cui è scaturita l'espropriazione; usata per inquadrare il titolo esecutivo originario.

  • art. 615, secondo comma, cod. proc. civ.

    Norma utilizzata per introdurre l'opposizione all'esecuzione proposta dal ricorrente in sede di merito.

  • art. 291 cod. proc. civ.

    Consente al giudice di ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso; la Corte l'ha utilizzato per imporre al ricorrente di eseguire una nuova notifica entro termine perentorio.

  • art. 371-bis cod. proc. civ.

    Applicato in via estensiva: la Corte ha ritenuto che l'inottemperanza all'ordine di rinnovazione della notificazione comporti l'inammissibilità del ricorso, non la sola improcedibilità, conformemente alla giurisprudenza di legittimità citata.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma procedurale che ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio con deposito delle conclusioni del Pubblico Ministero e senza discussione orale.

  • d.P.R. 28/12/2000, n. 445

    Riferito alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; la Corte ha precisato che tale dichiarazione non può sostituire la prova formale della notificazione, la quale richiede documenti specifici (relazione di notificazione o ricevute).

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 (commi 1-bis e 1-quater)

    Prevede il contributo unificato e l'eventuale versamento aggiuntivo in caso di declaratoria limitata ai presupposti processuali; la Corte ha dato atto dell'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Se la Corte ordina la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., il destinatario dell'ordine deve ottemperare nel termine perentorio assegnato: il mancato rispetto può comportare l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • La prova della notificazione non può essere supplita da semplici dichiarazioni rese dalla parte (es. ai sensi del DPR 445/2000); è necessario produrre la relazione di notificazione o, se eseguita telematicamente, le ricevute di accettazione e consegna PEC/avviso di ricevimento.
  • L'art. 371-bis c.p.c., pur riferito all'integrazione del contraddittorio, è applicata in via estensiva nei casi di inottemperanza all'ordine di rinnovazione della notificazione, con conseguente inammissibilità (non improcedibilità) del ricorso.
  • In presenza di parti contumaci o di domicili eletti non coerenti con la fase di grado, l'attento controllo delle modalità e della validità delle notificazioni è essenziale: la nullità delle notifiche può determinare l'annullamento o la non conoscibilità del ricorso.
  • Questioni processuali rilevanti sulle notificazioni e sulla regolarità formale degli atti possono pregiudicare l'esame del merito: la cura delle formalità processuali è cruciale prima di investire la Corte di Cassazione.

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