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Ordinanza

Ordinanza n. 3193/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione prima, n. 447 del 25 marzo 2026.

Giustizia amministrativa202605690

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Puglia, Sez. I, che aveva respinto il ricorso relativo all'attribuzione dell'onere per la rimozione dei rifiuti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Puglia n. 447 del 25 marzo 2026 e hanno chiesto, in via incidentale, la sospensione della relativa efficacia ai sensi dell'art. 98 c.p.a. La controversia sostanziale riguarda l'individuazione del soggetto tenuto a sostenere l'onere della rimozione dei rifiuti. Il testo dell'ordinanza non espone gli specifici motivi di appello né le censure rivolte all'atto amministrativo presupposto.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare. Nella valutazione propria della fase cautelare, ha ritenuto insussistente il danno grave e irreparabile richiesto per la sospensione, poiché la questione relativa all'attribuzione dell'onere per la rimozione dei rifiuti comporta conseguenze meramente economiche, suscettibili di ristoro qualora il giudizio di merito abbia esito favorevole. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare proposta in appello è stata esaminata alla luce dei presupposti per la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Il danno derivante dall'attribuzione dell'onere economico per la rimozione dei rifiuti, in quanto di natura meramente patrimoniale e suscettibile di ristoro in caso di esito favorevole del giudizio, non integra di regola un danno grave e irreparabile idoneo a fondare la sospensione cautelare della sentenza impugnata.
  • Nella fase cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia della sentenza presuppone la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito non ricorre quando gli effetti contestati siano esclusivamente economici e integralmente ristorabili.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiTutela cautelare
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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