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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20403/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (noleggiatore)

La controversia

Il conducente di un veicolo NCC autorizzato da un comune diverso da Roma aveva ricevuto nel 2017 una serie di verbali/sanzioni per accesso alle ZTL del Comune di Roma in violazione dell'art. 7 c.d.s.; a seguito dell'emanazione di ordinanze-ingiunzione della Prefettura, aveva proposto opposizione, respinta nei primi due gradi di merito. In cassazione deduceva cinque motivi: (1) violazione della disciplina della l. 21/1992, sostenendo che nel periodo delle infrazioni era sospesa solo la nuova disciplina introdotta nel 2008-2009 sulla comunicazione preventiva degli accessi NCC da altri comuni, mentre restava pienamente operante l'art. 11, comma 3, che consente ai veicoli NCC di usare le corsie preferenziali e le altre facilitazioni alla circolazione, incluso l'accesso alle ZTL; (2) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per mancato riconoscimento del giudicato esterno derivante da una precedente sentenza del Tribunale di Roma; (3) violazione delle norme invocate per mancato deposito del decreto di delega al viceprefetto che aveva emesso le ordinanze; (4) violazione delle norme sulla motivazione e sottoscrizione delle ordinanze ingiunzione; (5) violazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 in tema di contributo unificato raddoppiato.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la sospensione dell'efficacia delle disposizioni introdotte nel 2008-2009 non abbia abrogato la disciplina previgente della l. 21/1992, che resta applicabile anche nel periodo di sospensione; ne consegue che, per il periodo delle violazioni (giugno 2017), l'art. 11, comma 3, l. 21/1992 consentiva comunque l'accesso dei veicoli NCC da altri comuni alle ZTL e alle altre facilitazioni alla circolazione. La Corte ha quindi dichiarato assorbiti gli altri motivi e, decidendo nel merito, ha annullato le ordinanze-ingiunzione impugnate. Le spese di lite sono state poste a carico della Prefettura resistente.

Norme richiamate

  • art. 7 c.d.s.

    disposizione richiamata come base delle contestazioni per accesso non autorizzato alle zone a traffico limitato.

  • art. 11, comma 3, l. 21/1992

    per quanto rilevante nel caso, continua ad applicarsi anche durante la sospensione della disciplina successiva e consente ai veicoli NCC le facilitazioni alla circolazione previste per taxi e servizi pubblici, quindi anche l'accesso alle ZTL nel periodo considerato.

  • art. 5-bis l. 21/1992

    norma introdotta nel 2008-2009 che prevedeva la comunicazione preventiva di accesso per i titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, ma la sua efficacia risultava sospesa nel periodo rilevante.

  • art. 29, comma 1-quater, d.l. 207/2008 conv. in l. 14/2009

    norma richiamata come fonte dell'integrazione della disciplina previgente in tema di NCC e accesso da altri comuni.

  • art. 9, comma 3, d.l. 244/2016 conv. in l. 17/2019

    norma di interpretazione autentica che ha sospeso l'efficacia delle disposizioni introdotte nel 2008-2009, con proroga della sospensione fino al 31/12/2017.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nel motivo relativo al giudicato esterno.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo al giudicato esterno.

  • art. 204 c.d.s.

    richiamato nei motivi relativi alla delega e alla sottoscrizione delle ordinanze ingiunzione.

  • art. 14 d.lgs. 139/2000

    richiamato nel motivo sul mancato deposito del decreto di delega al viceprefetto.

  • art. 3 l. 241/1990

    richiamato nel motivo sulla motivazione/sottoscrizione delle ordinanze ingiunzione.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. 39/1993

    richiamato nel motivo sulla sottoscrizione delle ordinanze ingiunzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato nel quinto motivo per contestare l'applicazione del contributo unificato in misura doppia.

Massime di principio

  • La sospensione dell'efficacia di una disciplina sopravvenuta non implica, di per sé, l'abrogazione della disciplina previgente, la quale continua ad applicarsi se la legge successiva l'ha solo integrata e non sostituita integralmente.
  • In materia di autoservizi pubblici non di linea, ove il legislatore sospenda la nuova disciplina introdotta per gli accessi da altri comuni, resta operativa la regola previgente che riconosce ai veicoli NCC le facilitazioni alla circolazione previste dalla legge quadro.
  • Quando l'accoglimento di un motivo di ricorso consente la decisione della causa nel merito, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
  • Le sanzioni amministrative fondate su una lettura della disciplina incompatibile con la vigenza della normativa previgente devono essere annullate se il fatto contestato era lecito secondo la disciplina applicabile al momento delle infrazioni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveTrasporto
RamiProcesso civileEsecuzioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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