Cassazione Penale, Sentenza n. 6169/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Meloda ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile dell'omesso versamento delle ritenute risultanti dalle certificazioni per l'anno 2014 per euro 288.868,53. Il ricorrente ha dedotto principalmente che la società O & M srl, di cui era legale rappresentante, era stata dichiarata fallita il 29/12/2014, quindi in epoca anteriore alla scadenza del termine di versamento (31/07/2015) per l'anno d'imposta 2014, per cui al momento della consumazione del reato non sarebbe stato il soggetto tenuto all'adempimento. Ha inoltre contestato la mancata concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena e ha poi proposto motivo nuovo relativo alla mancata prova del rilascio delle certificazioni ai sostituiti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il motivo nuovo relativo alla prova del rilascio delle certificazioni. Ha invece accolto il primo motivo: la dichiarazione di fallimento del 29/12/2014 era anteriore alla scadenza del termine per il versamento delle ritenute (31/07/2015), pertanto al momento della consumazione del reato il legale rappresentante non era più il soggetto titolare degli obblighi fiscali; tali obblighi erano spettanti al curatore fallimentare. Di conseguenza l'imputato non ha commesso il fatto. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e è stata disposta la revoca della confisca.
Norme richiamate
art. 10-bis D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
reato di omesso versamento di ritenute certificate; si consuma con il mancato versamento per un ammontare superiore a una soglia delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti entro la scadenza del termine finale per la presentazione della dichiarazione annuale
Il reato è istantaneo e si perfeziona alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale; la responsabilità penale grava sul soggetto che riveste la carica di legale rappresentante alla data di tale scadenza, salvo che, prima di quella data, sia intervenuta apertura di procedura concorsuale che spossessa la gestione a favore del curatore
art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997
Norma che disciplina sanzioni amministrative per omesso versamento periodico delle ritenute alla data delle singole scadenze mensili; richiamata in contrapposizione alla fattispecie penale di art. 10-bis per la diversa natura e momento di consumazione
R.D. n. 267 del 1942 (legge fallimentare allora in vigore)
Con l'apertura della procedura concorsuale secondo le norme allora vigenti si determina lo spossessamento dei beni e il passaggio della gestione sociale al curatore, il quale assume gli adempimenti fiscali come sostituto d'imposta
Giurisprudenza Corte di Cassazione - Sez. U., n. 37425 del 28/03/2013
massima sulla consumazione del reato di omesso versamento di ritenute certificate
Conferma il criterio nomofilattico secondo cui il reato si perfeziona alla scadenza del termine finale per la dichiarazione annuale e individua il soggetto attivo nel legale rappresentante in carica alla data di tale scadenza
Giurisprudenza Corte di Cassazione - Sez. 3, n. 2741 del 10/10/2017 (Turina)
Precisazione secondo cui l'apertura di fallimento successiva alla scadenza non elide la responsabilità del legale rappresentante all'epoca della scadenza; diversamente, se il fallimento è apertosi prima della scadenza, l'obbligo di versamento compete al curatore
Massime di principio
- Il reato di omesso versamento delle ritenute certificate è istantaneo e si perfeziona alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale: la responsabilità penale si valuta alla data di quella scadenza
- Il soggetto responsabile è il legale rappresentante in carica alla data di consumazione (scadenza), indipendentemente da chi abbia sottoscritto o rilasciato le certificazioni in precedenza
- Se, prima della scadenza del termine per il versamento, è aperta una procedura concorsuale (es. fallimento) con nomina del curatore, gli obblighi fiscali del sostituto d'imposta passano al curatore e il precedente legale rappresentante non è più penalmente responsabile per l'omesso versamento
- Se l'apertura della procedura concorsuale avviene dopo la scadenza, la responsabilità del legale rappresentante al momento della scadenza permane
- La prova del rilascio delle certificazioni ai sostituiti è rilevante per integrare la fattispecie di art. 10-bis, ma non è determinante a esonerare la responsabilità quando, alla data di consumazione, la titolarità dell'obbligo fiscale sia già trasferita per effetto di procedura concorsuale
- La confisca disposta in relazione ad un reato tributario viene revocata se viene accertato che il fatto non sussiste
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