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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27751/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)

La controversia

La società concessionaria impugnava per cassazione la sentenza della CTR dell'Abruzzo che, decidendo sull'appello della contribuente avverso la pronuncia di primo grado, aveva riformato solo la regolamentazione delle spese: la CTP aveva accolto in parte il ricorso e aveva compensato le spese, mentre la CTR, ritenendo tempestivo l'appello della contribuente in base alla sospensione feriale dei termini, aveva posto a carico della società il 50% delle spese di primo grado. Con l'unico motivo la ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione della L. n. 742/1969, come modificata dal D.L. n. 132/2014 conv. in L. n. 162/2014, sostenendo che la CTR avesse erroneamente considerato tempestivo l'appello, quando invece il termine semestrale per impugnare la sentenza di primo grado era già spirato alla data di proposizione dell'appello, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione e passaggio in giudicato della decisione di primo grado.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, respingendo le eccezioni della controricorrente sulla notificazione via PEC e sulla mancata allegazione degli atti. Ha poi accolto il motivo, affermando che l'appello della contribuente era tardivo: la sentenza di primo grado era stata depositata il 28 settembre 2017, l'appello notificato il 29 marzo 2018, dunque oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, con scadenza il 28 marzo 2018. La sospensione feriale non incideva nel caso concreto, perché il termine decorreva da una data non ricadente nel periodo di sospensione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito confermando la decisione di primo grado; le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di cassazione sono state poste a carico della resistente.

Norme richiamate

  • L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1

    come modificato dal D.L. 132/2014 conv. in L. 162/2014

    La sospensione feriale dei termini processuali opera nel periodo previsto dalla legge e incide sul calcolo del termine solo se questo vi ricade; se la decorrenza inizia fuori dal periodo di sospensione, il termine si computa normalmente.

  • D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 16

    conv. in L. 10 novembre 2014, n. 162

    Ha modificato la disciplina della sospensione feriale richiamata ai fini del calcolo dei termini di impugnazione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3

    L'appello alla commissione tributaria regionale deve essere proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado quando questa non sia stata notificata.

  • c.p.c., art. 384, secondo comma

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

  • c.p.c., art. 369

    Richiamato solo indirettamente nel contesto dell'eccezione relativa alla mancata allegazione degli atti, ritenuta non ostativa all'ammissibilità del ricorso in presenza degli elementi desumibili dalla sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, se la sentenza di primo grado non è notificata, il termine per proporre appello è di sei mesi dalla pubblicazione della decisione; l'impugnazione proposta oltre tale termine è tardiva e inammissibile.
  • La sospensione feriale dei termini processuali si applica solo al computo dei termini che decorrono nel periodo di sospensione o che vi cadono, non potendo riaprire un termine già scaduto o spostare oltre il termine legale una decorrenza già completa.
  • Quando dalla sentenza impugnata risultano tutti gli elementi necessari a verificare la tempestività o tardività dell'impugnazione, la Corte può decidere la questione senza necessità di ulteriori atti di causa.
  • La costituzione della parte intimata può sanare eventuali vizi della notificazione del ricorso per cassazione effettuata via PEC, se il contraddittorio risulta comunque raggiunto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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