Ordinanza n. 218/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 00574/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo che il bilanciamento degli interessi coinvolti rendesse opportuno mantenere la res adhuc integra fino alla definizione del giudizio di primo grado. La decisione non accorda quindi la tutela cautelare richiesta dall'appellante e non modifica l'ordinanza reiettiva del TAR. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti in ragione della natura della decisione.
Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Piemonte che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (controinteressata e comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente in primo grado ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Piemonte di reiezione della domanda cautelare. Dal testo non risultano specificati i motivi di censura dell'ordinanza appellata né le doglianze sostanziali dedotte nel giudizio principale. Il Consiglio di Stato ha esaminato la domanda nell'ambito della delibazione tipica della fase cautelare, considerando il bilanciamento tra gli interessi contrapposti e la pendenza del giudizio di merito, già fissato davanti al TAR per il 7 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
Massime di principio
- Nella fase di appello cautelare, il giudice amministrativo decide sulla base di una delibazione tipica e procede al bilanciamento degli interessi contrapposti, senza definire anticipatamente il merito della controversia.
- Quando il bilanciamento degli interessi rende opportuno mantenere la situazione sostanziale immutata fino alla decisione di merito, l'appello cautelare può essere respinto, anche in presenza di un giudizio di primo grado già calendarizzato a breve.
- La fissazione dell'udienza di merito nel giudizio di primo grado costituisce un elemento rilevante nel bilanciamento cautelare, ma non determina di per sé l'accoglimento o il rigetto della domanda.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 75/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 76/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 77/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 78/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 80/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 81/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →