Sentenza n. 1475/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dell’istituto scolastico sull’istanza di accesso agli atti relativa alla gestione delle ferie maturate, godute e residue
Esito
La controversia
La ricorrente ha presentato il 22 aprile 2026 un’istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, chiedendo copia della documentazione concernente la gestione delle ferie spettanti per gli anni scolastici indicati, comprese le ferie maturate, godute e residue e le eventuali comunicazioni formali del dirigente scolastico dirette a invitare al godimento delle ferie con l’avviso della perdita del diritto alle ferie e all’indennità sostitutiva. In assenza di riscontro, ha impugnato il silenzio dell’istituto ai sensi dell’art. 25, comma 4, della l. n. 241/1990. Dopo la notificazione e il deposito del ricorso, avvenuti il 1° giugno 2026, l’istituto ha rilasciato la documentazione richiesta il 5 giugno 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto che l’amministrazione ha integralmente soddisfatto la pretesa ostensiva mediante il rilascio della documentazione richiesta. La ricorrente aveva chiesto la liquidazione delle spese a proprio favore, ma tale richiesta è stata rigettata. Il Collegio ha rilevato che il ricorso era stato depositato immediatamente, senza consentire all’amministrazione di evitare l’instaurazione del giudizio nonostante l’adempimento tempestivo del 5 giugno 2026, e che la dichiarazione dell’avvenuto soddisfacimento della pretesa era stata resa dalla ricorrente soltanto il 14 settembre 2026. Le spese sono state quindi compensate.
Norme richiamate
artt. 22 e ss. l. 241/1990
Disciplina il diritto di accesso documentale esercitato dalla ricorrente per ottenere la documentazione relativa alla gestione delle ferie.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Costituisce la base normativa dell’impugnazione del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di accesso.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la declaratoria della cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa viene integralmente soddisfatta.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio proposto contro il silenzio su un’istanza di accesso, l’amministrazione rilascia integralmente la documentazione richiesta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La tempestiva soddisfazione della pretesa ostensiva da parte dell’amministrazione, intervenuta subito dopo la notificazione e il deposito del ricorso, può giustificare la compensazione delle spese quando il ricorrente abbia agito immediatamente senza lasciare all’amministrazione un termine per adempiere e abbia dichiarato solo tardivamente l’avvenuta soddisfazione della pretesa.
Come è indicizzato
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