Cassazione Penale, Sentenza n. 20631/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione di consegna emessa dalla Corte d'appello di Napoli a fronte di un mandato d'arresto europeo (MAE) emesso dal Tribunale di Grasse per reati connessi a tentata rapina in banda e associazione per delinquere. Il ricorso deduceva: 1) violazione delle garanzie di difesa per presunte carenze procedurali del sistema istruttorio francese (segreto istruttorio) e omessa verifica ai sensi dell'art.2 L.69/2005; 2) insufficiente descrizione nel MAE del grado di partecipazione della ricorrente e omissione di richiedere informazioni integrative ex art.16 L.69/2005; 3) omissione di valutazione o acquisizione di informazioni rispetto a un documento (presunto alibi) prodotto in sede di merito; 4) questione di legittimità costituzionale dell'art.17, comma 4, L.69/2005 nella parte che esclude il controllo sulla sussistenza dei gravi indizi per MAE processuali; 5) istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE ai sensi dell'art.267 TFUE.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Motivazione principale: le censure erano generiche e non hanno documentato carenze sistemiche del sistema giudiziario francese né un rischio concreto di violazione dei diritti fondamentali; dopo il d.lgs. n.10/2021 non è più richiesta allo Stato di esecuzione una verifica sulla gravità degli indizi, pertanto la descrizione fornita nel MAE è stata ritenuta sufficiente e non obbliga l'autorità italiana a compiere indagini integrative o a istruire sull'alibi. La questione di costituzionalità dell'art.17, comma 4, L.69/2005 è stata ritenuta manifestamente infondata; la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE è stata respinta. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e rinvio alla cancelleria per gli adempimenti.
Norme richiamate
Legge 22 aprile 2005 n.69
art.2; art.16; art.17, comma 4; art.22, comma 5
Le clausole di salvaguardia dell'art.2 richiedono una verifica concreta solo se sono allegati elementi seri e comprovati di rischio di violazione dei diritti fondamentali. L'art.16 disciplina la richiesta di informazioni integrative al fine di chiarire il contenuto del MAE, ma non impone comunque una verifica della gravità indiziaria. L'art.17, comma 4, nella lettura applicata insieme al d.lgs. n.10/2021 limita il sindacato italiano sulla fondatezza degli indizi per i MAE di natura processuale.
Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n.10
Modifica le competenze di controllo nello Stato di esecuzione: dopo l'intervento il controllo non comprende più la verifica della sussistenza dei gravi indizi per i MAE processuali, rafforzando il principio del reciproco riconoscimento.
Codice di procedura penale
art.696-ter; art.125, comma 3
Le norme processuali sulla procedura penale non impongono, nel procedimento di resa per MAE, un'istruttoria volta a valutare nel merito la consistenza probatoria; l'art.696-ter è richiamato in relazione alle garanzie, ma non trasforma il procedimento di consegna in un giudizio sul merito.
Costituzione della Repubblica Italiana
I riferimenti costituzionali non ostano alle limitazioni di sovranità necessarie per i meccanismi di cooperazione dell'UE; il principio di mutua fiducia tra Stati membri giustifica l'esclusione di un sindacato interno pieno sulla fondatezza delle accuse in procedimenti di estradizione europea.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Il diritto al giusto processo (art.6 CEDU) è riconosciuto, ma per ottenere una verifica preventiva dello Stato di esecuzione occorre dimostrare un rischio concreto e specifico di violazione; affermazioni generiche non sono sufficienti.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Garantisce i diritti di difesa nell'ambito del diritto dell'UE, ma non elimina la presunzione di affidabilità del sistema giudiziario degli altri Stati membri né la disciplina del MAE che limita il controllo di merito nello Stato di esecuzione.
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
art.267 (istanza di rinvio pregiudiziale)
La Corte di Cassazione ha ritenuto non sussistere un dubbio interpretativo idoneo a giustificare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea nelle circostanze del caso.
Massime di principio
- Per impugnare con successo una decisione di consegna basata su un MAE occorre documentare in modo concreto e analitico carenze sistemiche o un rischio reale e attuale di violazione dei diritti fondamentali nello Stato richiedente; allegazioni generiche non bastano.
- Dopo il d.lgs. n.10/2021 l'autorità di esecuzione non è tenuta a sindacare nel merito la sussistenza dei gravi indizi per i MAE di natura processuale: il controllo è limitato e il principio del reciproco riconoscimento prevale.
- Se il MAE appare generico circa il ruolo dell'indagato, lo Stato di esecuzione può richiedere informazioni integrative ai sensi dell'art.16 L.69/2005; tuttavia la mancanza di dettaglio non obbliga automaticamente a rifiutare la consegna se le informazioni presenti sono ritenute sufficienti.
- Documenti difensivi che propongono un alibi o elementi esimenti richiedono attenzione, ma non impongono allo Stato di esecuzione di condurre una istruttoria probatoria per decidere sulla consegna: il controllo non è sostitutivo del giudizio di merito nello Stato emittente.
- Le eccezioni di costituzionalità rivolte a norme che limitano il sindacato sulla fondatezza dell'accusa devono essere supportate da argomentazioni specifiche e circostanziate; il richiamo generale al diritto al giusto processo e alla CEDU raramente basta a superare il principio di mutua fiducia tra Stati membri.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea richiede l'esistenza di un reale dubbio interpretativo sull'interpretazione del diritto dell'UE; non va proposta come mera alternativa difensiva quando la questione è manifestamente risolta.
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