Sentenza n. 3641/2026 - Milano, Sezione 2
per l’annullamento - del provvedimento emesso dalla Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni del Comune di Milano prot. 0379311.U. del 13 luglio 2023, notificato in data 27 settembre 2023, con cui è stata ordinata la sospensione per giorni 3 (tre) dell’attività di somministrazione nei locali associativi gestiti dal Circolo ricorrente; - nonché di tutti gli atti prodromici, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di sospensione per tre giorni dell’attività di somministrazione e di cessazione immediata della somministrazione a persone non associate
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale adottato dopo sopralluoghi della Polizia locale, dai quali era emerso lo svolgimento di trattenimenti danzanti con accesso anche a persone prive di tessera associativa e il pagamento di una somma comprensiva di consumazione. Sono stati dedotti: violazione dell’art. 4 del d.P.R. n. 235 del 2001, anche per l’erroneo richiamo all’art. 10 della legge n. 287 del 1991, ed eccesso di potere per carenza dei presupposti; violazione degli artt. 2 e 4 del d.P.R. n. 235 del 2001 ed eccesso di potere per erroneità, carenza e incongruenza della motivazione, nonché contraddittorietà intrinseca ed estrinseca; violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, difetto di istruttoria ed eccesso di potere; infine, decadenza del potere comunale di adottare l’ordinanza-ingiunzione ai sensi dell’art. 18, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per il decorso di oltre un anno dai verbali e dagli scritti difensivi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il provvedimento disponeva la sospensione triennale dell’attività a partire dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione. La sospensione degli effetti inizialmente disposta in via monocratica è venuta meno con il successivo rigetto della domanda cautelare, sicché il termine per l’esecuzione ha ripreso a decorrere. Pur non risultando provata l’effettiva esecuzione della chiusura per tre giorni, il Collegio ha ritenuto che non permanesse un interesse attuale alla decisione: l’eventuale mancata esecuzione avrebbe imposto l’adozione di un nuovo provvedimento, autonomamente sindacabile, almeno quanto alle relative tempistiche. Inoltre, dalle medesime violazioni erano derivate due ordinanze-ingiunzione comunali, non pagate né impugnate, con conseguente consolidamento delle posizioni soggettive coinvolte. Il Collegio ha aggiunto che il motivo volto all’accertamento della decadenza del potere di emanare le ordinanze-ingiunzione era inammissibile: l’azione di accertamento nel processo amministrativo è ammessa solo eccezionalmente, quando manchino altri strumenti di tutela e non vi sia interferenza con poteri amministrativi non ancora esercitati. La decadenza avrebbe dovuto essere dedotta impugnando le specifiche ordinanze-ingiunzione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2 d.P.R. n. 235/2001
La somministrazione di alimenti e bevande nei circoli associativi è soggetta al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni proprie dell’attività riservata agli associati, secondo quanto richiamato nella controversia.
art. 4 d.P.R. n. 235/2001
È stato indicato dal ricorrente quale parametro della legittimità del provvedimento comunale e del richiamo normativo posto a fondamento della sospensione.
art. 10 legge n. 287/1991
Il ricorrente ne ha contestato il richiamo nel provvedimento impugnato; la sentenza non decide nel merito la relativa censura.
art. 7 l. n. 241/1990
È stato invocato per censurare l’omessa comunicazione di avvio del procedimento; la censura non è stata esaminata nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 18, comma 2, l. n. 689/1981
La decadenza del potere di adottare l’ordinanza-ingiunzione deve essere fatta valere impugnando l’ordinanza-ingiunzione stessa, non mediante autonoma azione di accertamento quando tale potere sia stato esercitato.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sentenza applica la regola processuale della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, pur senza indicare espressamente la disposizione nel testo.
Massime di principio
- Quando il provvedimento impugnato dispone una misura temporalmente circoscritta e, nelle more del giudizio, viene meno un interesse attuale alla sua esecuzione o alla riedizione del potere, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; l’eventuale nuovo provvedimento adottato per dare esecuzione alla misura resta autonomamente impugnabile.
- La mancata prova dell’effettiva esecuzione di una misura amministrativa temporanea non impone necessariamente l’esame del merito, se l’eventuale mancata esecuzione comporta l’adozione di un nuovo atto, che costituirà il possibile oggetto di una distinta impugnazione.
- L’azione di accertamento nel processo amministrativo ha carattere eccezionale ed è ammissibile solo quando sia necessaria, in applicazione del principio di effettività della tutela, per proteggere una posizione giuridica riconosciuta dall’ordinamento in assenza di altri strumenti processuali adeguati.
- Non è ammissibile un’autonoma azione di accertamento diretta a far dichiarare la decadenza del potere amministrativo quando tale potere sia stato già esercitato mediante un provvedimento impugnabile: la relativa questione deve essere dedotta nell’impugnazione dell’atto adottato.
- La mancata impugnazione e il mancato pagamento di ordinanze-ingiunzione adottate in relazione alle violazioni contestate possono determinare il consolidamento delle posizioni soggettive derivanti da tali atti, impedendo di rimettere la questione al giudice amministrativo attraverso un’azione dichiarativa autonoma.
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