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Sentenza

Sentenza n. 1169/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400250

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: scheda valutativa n. d’ordine 14, notificata il 19 febbraio 2024, relativa al servizio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, con giudizio finale e valutazioni delle singole qualità «inferiore alla media»

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare ha impugnato la scheda valutativa sostenendo: che il giudizio finale «inferiore alla media», peggiorativo rispetto al «nella media» della scheda precedente, fosse privo di motivazione adeguata; che mancasse una motivazione sufficiente anche per i giudizi relativi alle singole qualità; e che la valutazione fosse incompatibile con la condotta di servizio, dedotta come diligente e professionale, con l’assenza di permessi per malattia, il conseguimento di una laurea triennale e magistrale, l’efficienza lavorativa e gli apprezzamenti ricevuti. Il Ministero ha contestato le censure e chiesto il rigetto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che le schede valutative del personale militare esprimono discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo in presenza di evidente irrazionalità, illogicità o travisamento dei fatti, che il ricorrente deve provare puntualmente; tale onere non è stato assolto. Il giudizio finale trovava fondamento nei giudizi parziali relativi alle diverse qualità e non era necessaria una descrizione analitica di ogni fatto, essendo sufficiente una valutazione sintetica delle caratteristiche complessivamente riscontrate nel periodo. Il giudizio precedente non vincolava quello attuale: le valutazioni sono autonome e riferite al rispettivo periodo, e il peggioramento non richiede di per sé una motivazione specifica della flessione rispetto al passato. L’assenza di sanzioni penali o disciplinari non esclude un giudizio valutativo negativo, poiché la scheda non ha funzione punitiva; inoltre, risultavano richiami verbali e rimproveri comportamentali che avevano legittimamente concorso alla valutazione. La lettera di compiacimento del 29 giugno 2023 e l’apprezzamento del 24 ottobre 2023 riguardavano l’intero personale della Stazione per specifiche operazioni e non contraddicevano una valutazione individuale estesa all’intero anno. I titoli di studio non erano direttamente riferibili al servizio né incidevano su molti degli aspetti valutati. Spese compensate per le peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • Istruzioni sui documenti caratteristici del personale delle Forze armate (I.D.C., edizione 2008)

    I giudizi espressi in ciascun documento caratteristico sono riferiti esclusivamente all’arco temporale contemplato dal documento. Le valutazioni sono autonome e indipendenti l’una dall’altra, sia relativamente al tempo sia relativamente alle autorità che intervengono nella formazione di uno stesso documento caratteristico. Altre valutazioni non possono vincolare né la coscienza né la facoltà di giudizio del superiore.

    Ciascuna scheda valuta esclusivamente il periodo cui si riferisce; le valutazioni precedenti non vincolano il giudizio del superiore per il periodo successivo.

Massime di principio

  • I giudizi contenuti nelle schede valutative del personale militare, espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di evidente irrazionalità, illogicità o travisamento dei fatti, la cui prova puntuale grava sul ricorrente.
  • La motivazione di una scheda valutativa può consistere nei giudizi sintetici sulle singole qualità del militare e sulle caratteristiche complessivamente riscontrate nel periodo di servizio; non è necessario descrivere puntualmente e integralmente i fatti specifici posti a base di ciascuna valutazione.
  • I giudizi valutativi relativi a periodi diversi sono autonomi e indipendenti: una valutazione precedente non vincola quella successiva e la flessione rispetto al giudizio passato non richiede, per il solo fatto del peggioramento, una motivazione specifica del confronto con il periodo precedente.
  • La valutazione negativa contenuta in una scheda caratteristica non presuppone né richiede l’irrogazione di sanzioni disciplinari o penali, poiché la scheda ha funzione valutativa e non punitiva; richiami verbali e rimproveri comportamentali possono concorrere al giudizio complessivo.
  • Apprezzamenti rivolti a un intero reparto per specifiche operazioni non sono, di per sé, incompatibili con un giudizio individuale riferito a un periodo più ampio e a molteplici profili di servizio.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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