Cassazione Penale, Sentenza n. 33659/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugna la sentenza di appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado che aveva condannato D'Alessandro per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria da operazioni dolose, in qualità di amministratore unico della "Proget Srl" dichiarata fallita. L'imputato deduce vizi di motivazione: (1) attribuzione a lui delle irregolarità contabili; (2) che non fu mai convocato dal curatore fallimentare; (3) che l'ultimo amministratore fosse un prestanome e non riconducibile al D'Alessandro; (4) che fatti imputati dopo la cessazione della carica erano insussistenti; (5) che i giudici di merito avrebbero ritenuto erroneamente sufficiente il dolo generico per la bancarotta fraudolenta documentale invece del dolo specifico; (6) che la sussistenza della bancarotta impropria da operazioni dolose non sarebbe dimostrata, posto che le fatture per operazioni inesistenti non risultano chiarite.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla censura sull'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Ha osservato che era incontestato il mancato rinvenimento della documentazione contabile e ha richiamato l'orientamento che distingue l'ocultamento/omessa tenuta (che richiede dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori) dalla fraudolenta tenuta dei libri (che integra talora il reato a dolo generico quando i libri siano rinvenuti e risultino falsificati). La Corte ha rilevato la carenza motivazionale della corte territoriale sul punto (non ha valutato le circostanze che dimostrano il dolo specifico) e perciò ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale, rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo esame conforme ai principi indicati. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivi nuovi e generici proposti in cassazione (art. 606, co. 3, c.p.p.). Non essendovi stata completa soccombenza del ricorrente, la Corte ha escluso la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge fallimentare
art. 216, comma 1, lett. b) l. fall.
La Corte richiama che l'art. 216 lett. b) contempla sia l'ocultamento/omessa tenuta delle scritture sia la fraudolenta tenuta; l'ocultamento o l'omessa tenuta integra una fattispecie che richiede dolo specifico (finalità di recare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto profitto), distinta dalla fraudolenta tenuta a dolo generico.
codice di procedura penale
art. 606, comma 3, c.p.p.
I motivi nuovi o resi in termini generici per la prima volta in cassazione sono inammissibili; pertanto alcune doglianze del ricorrente sono state dichiarate inammissibili perché sollevate tardivamente o genericamente.
giurisprudenza della Cassazione
es. Cass. Sez. 5, n. 18320/2019; Cass. Sez. 5, n. 18634/2017; Cass. Sez. 5, n. 33114/2020; Cass. Sez. 5, n. 2228/2022
La Corte richiama consolidati arresti che distinguono la bancarotta documentale specifica (ocultamento/omessa tenuta con dolo specifico) dalla fraudolenta tenuta documentale generica (dolo generico), e che sottolineano la necessità di circostanze fattuali ulteriori rispetto al mero fatto fenomenico della scomparsa o irregolarità dei libri per dimostrare il dolo specifico.
Massime di principio
- La mera mancanza o il mancato rinvenimento dei libri contabili non basta automaticamente a configurare la bancarotta fraudolenta documentale specifica: occorre provare il dolo specifico (finalità di recare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto profitto) attraverso circostanze fattuali aggiuntive.
- È necessario valutare la condotta concreta dell'amministratore rispetto alla vita economica dell'impresa (contatti con il curatore, consegna di documenti, operazioni compiute, rapporti con eventuali prestanome) per desumere il dolo specifico; l'accertamento deve essere esplicitamente motivato dai giudici di merito.
- Se la corte d'appello omette di motivare sul tema cruciale dell'elemento soggettivo, la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame, indicando i principi di diritto da applicare.
- Le censure proposte per la prima volta in cassazione o formulate in termini generici sono probabilmente inammissibili ai sensi dell'art. 606 co. 3 c.p.p.; vanno quindi sviluppate prima nei gradi di merito.
- In caso di annullamento parziale con rinvio, il ricorrente parzialmente vittorioso può ottenere l'esclusione della condanna alle spese processuali e della sanzione pecuniaria accessoria.
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