Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1508/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Comunicazione del 15.12.2025, ore 13.30, nella quale AIFA omette di richiamare tra le indicazioni terapeutiche rimborsate sulla base della Determina del Presidente di AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco prot. 1232-2025 del 30.09.2025, recante “Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537” relativa al medicinale GAMTEN, la “dermatomiosite” e la “profilassi pre/post esposizione al morbillo”; - della Comunicazione del 15.12.2025, ore 15.44, nella quale AIFA sostiene che “la vostra istanza aveva ad oggetto una classificazione del medicinale da C/CNN ad H per le indicazioni da voi citate e caricate sul NEG” e afferma che “Le indicazioni dermatomiosite e profilassi pre/post esposizione al morbillo non sono state correttamente riportate sul Neg, pertanto, le stesse sarebbero dovute essere oggetto di una nuova istanza relativa all'estensione delle indicazioni e citate nell'apposita sezione NEG "nuove indicazioni".; - della Comunicazione del 15.12.2025, ore 16.46, nella quale AIFA dispone che “il dossier è un ulteriore documento a supporto dell'istanza, ma fa fede quanto riportato in istanza e caricato sul NEG. - della Comunicazione del 16.12.2025 ore 9.33, nella quale AIFA-Settore HTA, conferma che “alla luce di quanto esposto si prega di presentare una nuova istanza tipologia 04 per la rimborsabilità delle nuove indicazioni e pagare il relativo pol”; - per quanto occorrer possa, della Determina del Presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA, prot. 1232-2025 del 30.09.2025, recante “Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537” relativa al medicinale GAMTEN, laddove interpretata nel senso di non coprire le indicazioni “dermatomiosite” e “profilassi pre/post esposizione al morbillo”; - di ogni altro atto, comunicazione, provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202601658

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Comunicazioni di AIFA del 15 e 16 dicembre 2025 e, per quanto occorrer possa, determina AIFA del 30 settembre 2025 relativa alla classificazione del medicinale GAMTEN, nella parte in cui non ricomprenderebbero tra le indicazioni terapeutiche rimborsate la dermatomiosite e la profilassi pre/post esposizione al morbillo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione regolatoria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa farmaceutica ha impugnato le comunicazioni con cui AIFA ha affermato che l'istanza presentata riguardava la classificazione del medicinale da C/CNN ad H per le sole indicazioni inserite nell'istanza e caricate sul NEG, escludendo la dermatomiosite e la profilassi pre/post esposizione al morbillo. Secondo AIFA, tali indicazioni non sarebbero state correttamente riportate nel NEG e avrebbero dovuto formare oggetto di una nuova istanza di estensione delle indicazioni, con il pagamento del relativo onere. La ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti, previa sospensione cautelare della loro efficacia, contestando l'interpretazione della determina di classificazione e delle indicazioni terapeutiche rimborsate, ma il testo dell'ordinanza non specifica i singoli motivi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto che il pregiudizio prospettato dalla ricorrente fosse di natura meramente patrimoniale e, pertanto, non irreparabile, poiché suscettibile di eventuale ristoro per equivalente nella successiva fase di merito. Il danno è stato inoltre ritenuto soltanto accennato nel ricorso. Il Collegio ha escluso che la ricorrente potesse far valere in sede cautelare l'interesse pubblico e quello dell'utenza, non essendo portatrice di tali interessi. L'ordinanza non decide il merito della legittimità delle comunicazioni o della determina AIFA. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    eventuale sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    La tutela cautelare è stata valutata sulla base dei presupposti previsti dall'art. 55 c.p.a.; l'istanza è stata respinta per l'insussistenza di un pregiudizio irreparabile.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il pregiudizio meramente patrimoniale, quando sia per sua natura suscettibile di ristoro per equivalente nella fase di merito, non integra normalmente il requisito dell'irreparabilità necessario per la sospensione dell'atto impugnato.
  • La parte privata non può fondare autonomamente la domanda cautelare sulla tutela dell'interesse pubblico o dell'interesse generale dell'utenza, se tali interessi non rientrano nella sua posizione giuridica differenziata.
  • Il danno cautelare deve essere allegato in modo concreto e adeguatamente rappresentato nel ricorso; una prospettazione soltanto accennata non è sufficiente a dimostrare il periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositivi
RamiSanità
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.