Cassazione Civile, Sentenza n. 28030/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento Tari 2015 notificato a Modamilano, società che esercita commercio all'ingrosso di abbigliamento (Centro Commerciale Ibisco). Il Comune proponeva sei motivi: vizio di motivazione e individuazione della normativa applicabile; violazione e falsa applicazione della disciplina sugli imballaggi e della normativa Tari; contestazioni circa la prova e la dichiarazione da parte della società della produzione prevalente di rifiuti speciali non assimilabili; omissione di pronuncia sull'adempimento obblighi dichiarativi; e censura per non aver applicato la quota fissa della tariffa prevista dalla normativa sul calcolo Tari.
La decisione
La Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi del Comune, confermando il principio che rifiuti da imballaggio terziari (e secondari in assenza di raccolta differenziata) non sono assimilabili agli urbani e pertanto le superfici ove si producono in via continuativa e prevalente tali rifiuti possono essere escluse dalla parte variabile della Tari, purché il contribuente dimostri la continuità e prevalenza. Tuttavia la Corte ha accolto il sesto motivo relativo all'applicazione della quota fissa della tariffa (D.P.R. 158/1999): anche se è esclusa la parte variabile sulla base della prevalenza di rifiuti non assimilabili, rimane dovuta la quota fissa della Tari, volta a coprire i costi generali e i servizi indivisibili. Perciò la sentenza impugnata è cassata in parte qua e rinviata alla Commissione Tributaria Regionale d'Abruzzo per la determinazione dell'ammontare dovuto relativo alla sola quota fissa; rimangono inalterate le conclusioni di merito circa l'esclusione della parte variabile sulle superfici ritenute produttive prevalentemente di imballaggi non assimilabili.
Norme richiamate
d.lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi)
Ha introdotto il regime speciale per gli imballaggi attribuendo ai produttori/usufruitori la gestione; costituisce la base storica del divieto di immissione degli imballaggi terziari nel circuito di raccolta urbana; la disciplina trova continuità nel Codice dell'Ambiente.
d.lgs. n.152/2006 (Codice dell'Ambiente)
Riafferma e riordina il regime speciale degli imballaggi (art.218/221/226 e correlati): i rifiuti da imballaggio terziari non possono essere assimilati agli urbani e i secondari solo se non esiste raccolta differenziata; comporta la preclusione, in parte qua, alla assimilazione regolamentare comunale e la sottrazione di tali rifiuti alla privativa comunale.
Legge 147/2013 (art.1, commi 639 e ss. - istituzione TARI; art.1 comma 651 richiamato)
"Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"
La TARI ha sostituito i precedenti tributi sui rifiuti mantenendo continuità di principi; la norma rinvia ai criteri del DPR 158/1999 per la determinazione della tariffa (composizione in quota fissa e variabile) e disciplina esclusione/agevolazioni per superfici ove si producono rifiuti speciali non assimilabili.
D.P.R. 158/1999 (art.3 e art.6-7 rilevanti)
"la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio... e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti..."
Articolazione della tariffa in quota fissa e variabile: la quota variabile è correlata alla produzione di rifiuti; la quota fissa copre i costi generali e i servizi indivisibili ed è dovuta anche quando la parte variabile non è applicata per esenzione o esclusione.
Normativa TARI interna (art.1 co.641 e 649 legge 147/2013; art.684 per adempimenti dichiarativi)
Presupposto della TARI è la detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti urbani; non si tiene conto delle superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilabili (se il produttore dimostra il trattamento a proprie spese). Il regolamento comunale può prevedere riduzioni sulla parte variabile per rifiuti speciali avviati al recupero e deve individuare le aree non assimilabili.
Regolamento comunale TARI (art.3, 9, 13, 25 e altri articoli richiamati)
Attribuisce la potestà regolamentare comunale per definire riduzioni e procedure dichiarative; tuttavia le previsioni regolamentari che assimilino per legge imballaggi terziari o secondari (quando vietato dalla normativa statale) sono disapplicate dal giudice tributario.
Massime di principio
- I rifiuti da imballaggi terziari (e quelli secondari se non esiste raccolta differenziata) non sono assimilabili ai rifiuti urbani: i Comuni non possono, con regolamento, estendere ex post la privativa comunale su quei rifiuti contrari alla disciplina statale.
- Se il contribuente dimostra che in una superficie si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili (perizie, contratti di smaltimento, formulari, planimetrie e dichiarazioni), la parte variabile della Tari può essere esclusa per quelle superfici.
- La prova della continuità e prevalenza della produzione di rifiuti speciali grava sul produttore, che deve adempiere all'obbligo dichiarativo e fornire idonea documentazione; tuttavia il giudice valuta nel merito la sufficienza probatoria e può ritenere soddisfatto l'onere anche da elementi compositi (contratti con terzi, perizia giurata, formulari).
- L'esclusione della parte variabile della Tari non esonera automaticamente dalla quota fissa: la quota fissa resta dovuta essendo destinata a coprire costi generali e servizi indivisibili (DPR 158/1999). Pertanto, anche se la produzione prevalente è di rifiuti non assimilabili, va comunque valutata e, se dovuta, applicata la parte fissa.
- I regolamenti comunali che contrastano con la disciplina statale sugli imballaggi possono essere disapplicati dal giudice tributario in relazione alle parti incompatibili; la disapplicazione riguarda la parte variabile e l'assimilazione illegittima, ma non incide sulla legittimità dell'applicazione della quota fissa prevista dalla normativa sui costi del servizio.
- Le doglianze riguardanti mera contraddittorietà motivazionale o la scelta della norma di riferimento possono avere rilievo limitato in Cassazione: spesso tali vizi configurano errata applicazione della legge (art.360, n.3) più che carenza di motivazione (art.360, n.4).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 4 ott 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 27917/2023 del 04/10/2023
- Sentenza civile · 4 ott 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 27969/2023 del 04/10/2023
- Sentenza civile · 4 ott 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 27983/2023 del 04/10/2023
- Sentenza civile · 4 ott 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 27991/2023 del 04/10/2023
- Sentenza civile · 4 ott 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 28001/2023 del 04/10/2023
- Sentenza civile · 4 ott 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 28002/2023 del 04/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →