Cassazione Civile, Ordinanza n. 17175/2023 del 15/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (debitorе)
La controversia
Una società di autotrasporto aveva insinuato al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria un credito per prestazioni di trasporto merci rese in favore della debitrice, chiedendone la prededuzione e, in subordine, il privilegio. I commissari straordinari avevano ammesso il credito riconoscendo la prededuzione, ma il giudice delegato lo aveva ammesso in via chirografaria, ritenendo non estensibile la disciplina invocata. La creditrice aveva quindi proposto opposizione allo stato passivo sostenendo che il credito dovesse essere qualificato come prededucibile in base alla normativa speciale e allo ius superveniens interpretativo sopravvenuto, oltre a chiedere gli interessi moratori. Il tribunale aveva respinto l’opposizione ritenendo non provati i requisiti soggettivi della creditrice come PMI e, in ogni caso, insussistente il presupposto oggettivo, poiché il trasporto riguardava prodotti finiti e non prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità degli impianti essenziali. In cassazione sono stati dedotti sette motivi: omessa trattazione collegiale dell’opposizione; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e della disciplina dell’art. 111-bis l.fall. per asserita non contestazione della prededuzione; ulteriori nullità per mancata contestazione del requisito dimensionale, ultrapetizione e mancata attivazione del contraddittorio sulla qualità di PMI; violazione della disciplina sostanziale sulla prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto, assumendo che essa spettasse indipendentemente dai parametri dimensionali; e infine censura sui requisiti oggettivi della prestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla mancata trattazione collegiale, affermando che l’art. 99 l.fall. consente la delega al relatore della trattazione e che la collegialità è salvaguardata dalla decisione finale del tribunale. Ha respinto anche i motivi fondati sulla non contestazione e sull’ultrapetizione, chiarendo che la non contestazione opera solo sui fatti e non sulla qualificazione giuridica o sull’interpretazione della norma applicabile, mentre la prededuzione e i suoi presupposti restano soggetti al potere-dovere officioso del giudice nei limiti del rito concorsuale. Quanto alla doglianza principale, la Corte ha ribadito che la prededuzione è prevista solo in via eccezionale e richiede la prova di tutti i suoi presupposti, inclusa la natura di piccola o media impresa della creditrice; lo ius superveniens del 2017 ha ampliato i requisiti oggettivi, ma non ha inciso sui requisiti soggettivi. Poiché la ricorrente non aveva dimostrato il requisito di PMI, il ricorso è stato comunque respinto; il settimo motivo è stato assorbito. Nessuna statuizione sulle spese per difetto di attività difensiva della resistente; è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 99 l.fall.
consente al presidente di delegare al relatore la trattazione dell’opposizione allo stato passivo, senza necessità di comparizione preventiva innanzi al collegio; la decisione resta collegiale.
art. 111-bis l.fall.
non introduce una regola di non contestazione sui crediti prededucibili, ma disciplina il rito di accertamento del passivo anche per tali crediti, salvo quelli non contestati per collocazione e ammontare.
art. 115 c.p.c.
il principio di non contestazione vale come relevatio ab onere probandi solo per i fatti e non per documenti o qualificazioni giuridiche della domanda.
art. 112 c.p.c.
il vizio di ultrapetizione riguarda l’oggetto della pronuncia e non le ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione; il giudice può qualificare diversamente i fatti e applicare le norme corrette.
art. 24 Cost.
richiamato nei motivi, ma non idoneo a fondare le censure accolte, poiché l’onere di prova dei presupposti della prededuzione resta in capo alla parte.
art. 111 Cost.
richiamato nei motivi, ma la collegialità è rispettata dalla decisione del tribunale in composizione collegiale.
art. 167 c.p.c.
richiamato nel motivo relativo alla mancata contestazione del requisito dimensionale, ma la Corte afferma che la questione attiene alla prova dei fatti costitutivi.
art. 156 c.p.c.
richiamato nel motivo di nullità, ma non incide sull’esito perché non vi è stata violazione del contraddittorio per una questione d’ufficio.
art. 161 c.p.c.
richiamato nel motivo di nullità, senza rilievo decisivo nel caso concreto.
art. 183 c.p.c.
richiamato nel motivo di nullità, ma la Corte esclude l’obbligo di rimessione in termini perché il requisito dimensionale era un fatto costitutivo da provare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 8, comma 1-bis, d.l. 91/2017 conv. l. 123/2017
norma di interpretazione autentica che amplia i presupposti oggettivi della prededuzione per i crediti delle imprese di autotrasporto, ma non elimina il requisito soggettivo della PMI.
art. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003 conv. l. 39/2004
prevede una disciplina eccezionale di prededuzione per crediti connessi alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese strategiche, condizionata a requisiti soggettivi e oggettivi specifici.
art. 1 d.l. 207/2012
richiamato come base per l’individuazione degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.
d.p.c.m. 14/03/2014
individua gli interventi rilevanti ai fini del risanamento ambientale, della sicurezza e della tutela della salute cui la prestazione deve riferirsi.
Massime di principio
- Il principio di non contestazione nel giudizio di opposizione allo stato passivo opera solo sui fatti allegati e non sui profili giuridici della domanda, sulla qualificazione del credito o sull’interpretazione della disciplina applicabile.
- La mancata contestazione del commissario o del curatore non determina l’automatica ammissione del credito, perché il giudice deve comunque verificare d’ufficio i presupposti di ammissibilità alla luce delle risultanze istruttorie e delle regole della procedura concorsuale.
- La prededuzione prevista da norme speciali ha natura eccezionale e di stretta interpretazione: chi la invoca deve provare tutti i presupposti richiesti dalla legge, inclusi quelli soggettivi della propria posizione creditoria.
- Una norma interpretativa che amplii i presupposti oggettivi di una pretesa non elimina, salvo espressa previsione, i requisiti soggettivi già richiesti dalla norma originaria.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il requisito dimensionale di PMI costituisce un fatto costitutivo della pretesa e non una questione rilevabile d’ufficio: l’onere di allegazione e prova grava sulla parte che chiede il riconoscimento del beneficio.
- Non vi è ultrapetizione quando il giudice qualifica diversamente i fatti dedotti e applica la norma corretta, poiché il vizio attiene al petitum e alla causa petendi in senso oggettivo, non alla motivazione giuridica della decisione.
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