Cassazione Penale, Sentenza n. 19860/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 4-bis Ord. pen. (reati ostativi di prima fascia, non collaborante). Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato l'istanza inammissibile perché il detenuto non aveva adempiuto integralmente agli obblighi di riparazione pecuniaria verso le parti civili (aveva rimborsato soltanto le spese legali), non avendo neppure formulato un'offerta reale di risarcimento; le proposte di giustizia riparativa e volontariato non sono state ritenute sostitutive dell'onere risarcitorio. D'Alì ha impugnato l'ordinanza sostenendo, tra l'altro, che: la mancata liquidazione del danno da parte delle parti civili rende inesigibile il credito e che l'inerzia delle parti non può esonerarlo, nonché che le iniziative riparative e il percorso di rieducazione dovrebbero essere valutati come soddisfacenti. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che, secondo l'art. 4-bis Ord. pen. (come modificato dal d.l. n.162/2022 conv. con l. n.199/2022) e la giurisprudenza di legittimità, per i condannati per reati ostativi di prima fascia che non hanno collaborato è requisito a pena di inammissibilità dimostrare l'adempimento delle obbligazioni civili e delle obbligazioni di riparazione pecuniaria o l'assoluta impossibilità di adempimento. Le iniziative di giustizia riparativa e il volontariato sono elementi valutabili nel percorso riabilitativo ma non sostituiscono l'adempimento pecuniario richiesto. Il giudice ha altresì ricordato che il condannato può formalizzare un'offerta reale o rivolgersi al giudice civile per l'accertamento/liquidazione del debito; il mancato risarcimento ha rilievo anche come indicatore negativo del percorso di ravvedimento. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 4-bis Ordinamento penitenziario
comma 1-bis (come modificato dal d.l. n.162/2022 conv. con legge n.199/2022)
Per i reati ostativi cd. "di prima fascia" commessi da soggetti non collaboranti, l'accesso alle misure alternative è condizionato alla dimostrazione dell'adempimento delle obbligazioni civili e delle obbligazioni di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, ovvero all'assoluta impossibilità di tale adempimento; le iniziative di giustizia riparativa e volontariato sono valutabili ma non sostitutive dell'adempimento pecuniario.
art. 110 cod. pen.
Norma citata quale riferimento al concorso di persone nel reato (fattispecie penale contestata al ricorrente).
art. 416-bis cod. pen.
Norma relativa all'associazione di tipo mafioso, contestata al ricorrente come parte della vicenda fattuale.
art. 417 cod. pen.
Richiamata dal Tribunale per segnalare la non applicazione della misura di sicurezza prevista da tale articolo per la non attualità della pericolosità sociale del detenuto (elemento fattuale rilevato in sede di merito).
Costituzione, artt. 3 e 25
Richiamate dal ricorrente in relazione al principio di rieducazione e alla legalità della pena; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura poiché l'inadempimento del requisito risarcitorio rende inammissibile la richiesta a pena di legge.
d.l. n.162/2022 conv. con legge n.199/2022
Modifica normativa che ha inciso sull'art. 4-bis e sui requisiti necessari per l'accesso ai benefici per i reati ostativi di prima fascia.
Giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.1, n. 16321 del 10/01/2024 e Sez.5, n.33693 del 28/06/2024)
Principio consolidato secondo cui la mancata attivazione delle parti civili non esime il condannato dall'onere di dimostrare la volontà e la concreta possibilità di adempimento delle obbligazioni civili e pecuniarie; il pagamento solo delle spese legali non è sufficiente a soddisfare l'onere risarcitorio.
Massime di principio
- Per i condannati per reati "di prima fascia" non collaboranti l'accesso alle misure alternative richiede la dimostrazione dell'adempimento delle obbligazioni civili e di riparazione pecuniaria ovvero la prova dell'assoluta impossibilità di adempiere; l'assenza di tale prova costituisce motivo di inammissibilità.
- Le iniziative di giustizia riparativa e il volontariato sono elementi utili per valutare il percorso rieducativo ma non possono sostituire l'obbligo di risarcimento pecuniario previsto dall'art. 4-bis quando questo è richiesto a pena di inammissibilità.
- Se le vittime non attivano l'azione civile, il detenuto ha comunque strumenti per dimostrare la propria volontà di risarcire: formalizzare un'offerta reale e congrua, o adire il giudice civile per ottenere la liquidazione del danno, avendo interesse concreto alla quantificazione del debito.
- Il pagamento parziale (ad es. solo rimborso spese legali) può risultare insufficiente a provare l'adempimento degli obblighi civili; il giudice valuta anche il valore dimostrativo di tali comportamenti rispetto al percorso di ravvedimento.
- La mancata sussistenza anche di un solo requisito previsto a pena di inammissibilità consente al giudice di non esaminare gli altri requisiti; pertanto, in mancanza della prova del risarcimento, il ricorso può essere rigettato senza approfondire ulteriormente gli altri elementi.
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