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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29983/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza indicata in epigrafe. Dal testo emerge che l'unico profilo dedotto riguardava l'imputabilità del ricorrente: la difesa ha riproposto censure già formulate nei gradi di merito, ma la Corte di cassazione le ha ritenute generiche, eminentemente di fatto e meramente riproduttive di doglianze già vagliate e respinte dalla Corte territoriale con motivazione ritenuta corretta sul piano giuridico. Non sono indicati nel brano i fatti di reato specificamente contestati né la decisione di merito originaria, se non il tema dell'imputabilità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era generico, di fatto e ripetitivo rispetto a censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridicamente corretti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo la possibilità di considerare il ricorso proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo il caso in cui l'inammissibilità sia senza colpa.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non può essere esclusa quando il ricorrente abbia colpevolmente determinato la causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già formulate in appello o comunque già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
  • Le doglianze che investono profili già valutati dal giudice territoriale e formulate in termini generici o meramente fattuali non integrano un valido motivo di ricorso di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili al ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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