Sentenza n. 56/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento n. -OMISSIS-, notificato a mezzo pec in data 23 maggio 2025; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento INAIL di inammissibilità della domanda di finanziamento presentata nell’ambito dell’Avviso Pubblico ISI 2023
Esito
Favorevole al resistente (ente finanziatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento con cui l’INAIL ha dichiarato inammissibile la domanda di finanziamento, ritenendo non sussistenti i requisiti previsti dall’art. 7 dell’Avviso. L’esclusione derivava dalla presenza, a carico del legale rappresentante, di una sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti per lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, senza una formale riabilitazione o declaratoria di estinzione del reato anteriore alla domanda. Con unico motivo, la ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per erronea interpretazione dell’art. 445, comma 2, c.p.p., sostenendo che il reato si fosse automaticamente estinto per il decorso di cinque anni dalla sentenza di patteggiamento, in assenza di ulteriori delitti della stessa indole, senza necessità di una pronuncia giudiziale. La società ha richiamato un precedente del TAR Lombardia, Brescia, ritenuto favorevole a tale tesi.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha aderito all’orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa secondo cui l’estinzione del reato conseguente al decorso del termine previsto dall’art. 445, comma 2, c.p.p. non opera automaticamente nei rapporti amministrativi. È necessaria una formale pronuncia del giudice dell’esecuzione penale ai sensi dell’art. 676 c.p.p., poiché spetta a tale giudice verificare la sussistenza di tutte le condizioni dell’estinzione, inclusa la mancata commissione di reati della stessa indole nel periodo rilevante. Fino a tale pronuncia non può ritenersi giuridicamente estinto il reato e il precedente penale continua a rilevare. L’INAIL ha quindi legittimamente ritenuto non dimostrato il requisito richiesto dall’Avviso, poiché la documentazione prodotta dalla società non conteneva una pronuncia giudiziale di estinzione antecedente alla domanda. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 7 Avviso Pubblico ISI 2023
per il legale rappresentante dell’azienda richiedente risulta una sentenza irrevocabile per un delitto di lesioni personali commesso con violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro senza che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art.178 e seguenti del codice penale o che il reato si sia estinto in epoca precedente alla presentazione della domanda
La disposizione richiede che, alla data della domanda, il reato a carico del legale rappresentante sia stato formalmente estinto o sia intervenuta la riabilitazione.
art. 445, comma 2, c.p.p.
eventuale estinzione del reato dopo il decorso del termine quinquennale e in assenza della commissione di ulteriori delitti della stessa indole
Il decorso del termine e la mancata commissione di reati della stessa indole non determinano, da soli e nei rapporti amministrativi, l’operatività dell’estinzione; occorre una formale declaratoria giudiziale.
art. 676 c.p.p.
Attribuisce al giudice dell’esecuzione il compito di verificare i presupposti dell’estinzione del reato e di pronunciarne formalmente la declaratoria.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Ha consentito al Tribunale di definire sollecitamente la controversia nel merito, senza adottare una misura cautelare.
art. 178 e seguenti c.p.
Prevedono l’istituto della riabilitazione, alternativo alla dimostrazione dell’estinzione del reato ai fini considerati dall’Avviso.
Massime di principio
- Ai fini della partecipazione a una procedura amministrativa, l’estinzione del reato conseguente a una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non può essere fatta valere, nei rapporti con l’amministrazione, sulla base del solo decorso del termine previsto dall’art. 445, comma 2, c.p.p.; è necessaria una formale pronuncia del giudice dell’esecuzione penale ai sensi dell’art. 676 c.p.p.
- Fino alla pronuncia del giudice dell’esecuzione che accerti la sussistenza di tutte le condizioni dell’estinzione, compresa la mancata commissione di delitti della stessa indole nel periodo rilevante, il precedente penale continua a rilevare ai fini della verifica dei requisiti amministrativi.
- Quando un avviso pubblico richiede che il reato a carico del legale rappresentante sia estinto prima della presentazione della domanda, l’operatore economico deve documentare, entro tale data, la formale declaratoria giudiziale di estinzione o la riabilitazione; la successiva o mancante formalizzazione non soddisfa il requisito previsto dall’avviso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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