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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33438/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia origina dalla domanda di un soggetto che sosteneva di avere acquistato per usucapione la proprietà di un immobile. Egli affermava di averne avuto la piena disponibilità in forza della cessione della posizione di promissario acquirente contenuta in una scrittura privata del 3 settembre 1984, riferita a un precedente preliminare con cui una terza persona avrebbe promesso di acquistare il bene dai proprietari. Il tribunale e poi la corte d'appello hanno invece ritenuto che il rapporto di fatto con l'immobile fosse nato come mera detenzione, non come possesso utile all'usucapione, valorizzando l'assenza di prova di un atto di interversione del possesso e interpretando in senso non decisivo una lettera del 29 luglio 1985 in cui si faceva riferimento al bene "acquistato". Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto la violazione degli artt. 1350, 1351, 1325 e 2697 c.c. e vizi motivazionali, sostenendo che la corte territoriale avrebbe illegittimamente presupposto l'esistenza di un contratto preliminare immobiliare non prodotto in giudizio, in violazione della forma scritta richiesta a pena di nullità, e che, cadendo quel presupposto, sarebbe caduta anche la cessione successiva, con conseguente venir meno della qualificazione detentiva del rapporto. Ha inoltre contestato il superamento della presunzione di possesso di cui all'art. 1141 c.c., richiamando le deposizioni testimoniali che avrebbero descritto un'attività uti dominus.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse, da un lato, inammissibile quanto al vizio motivazionale per la presenza di doppia conforme e, dall'altro, infondata/inidonea a scalfire la ratio decidendi, perché la corte d'appello non aveva utilizzato il preliminare come fonte di obblighi tra le parti, ma come mero fatto storico la cui esistenza poteva essere provata anche senza il documento scritto. La Corte ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva censurato tutte le autonome rationes della sentenza impugnata, in particolare la mancata allegazione di fatti idonei a giustificare un possesso autonomo, la compatibilità delle condotte descritte con una detenzione e l'irrilevanza della lettera del 29 luglio 1985 come prova di dismissione del possesso da parte dei titolari formali. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito con condanna del ricorrente alle spese di lite e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per denunciare violazioni di legge; la Corte rileva che la censura non supera il vaglio di ammissibilità in quanto non incide sulla ratio decidendi.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per il vizio motivazionale; la Corte lo reputa inammissibile anche per la presenza di doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c.

  • art. 348, commi 4 e 5 c.p.c.

    La Corte richiama la preclusione al sindacato di legittimità sul vizio motivazionale in caso di doppia conforme.

  • art. 1141 c.c.

    La presunzione di possesso può essere superata se la relazione con la cosa è qualificabile come detenzione; la Corte ritiene corretta la valutazione di merito che ha escluso il possesso utile all'usucapione.

  • art. 1350 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di forma scritta; la Corte precisa che il limite probatorio della forma ad substantiam opera solo quando il contratto sia invocato come fonte di diritti e obblighi, non quando sia dedotto come fatto storico.

  • art. 1351 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di preliminare immobiliare; la Corte ne esclude l'utilizzo come ostacolo alla prova del fatto storico della stipulazione.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la validità del preliminare; la Corte non ne fa applicazione diretta, perché il contratto viene in rilievo solo come fatto storico.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova; la Corte ritiene che la censura non scalfisca la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • I limiti di prova imposti per i contratti soggetti a forma scritta ad substantiam operano quando il contratto è fatto valere come fonte di diritti e obblighi tra le parti, non quando la sua esistenza sia dedotta solo come fatto storico rilevante ai fini della decisione.
  • In sede di legittimità la censura deve colpire tutte le rationes decidendi autonome poste a base della decisione impugnata; se anche una sola di esse resta intatta, il ricorso è inammissibile o comunque non può essere accolto.
  • La mera disponibilità materiale di un bene, ove collegata a un rapporto originariamente detentivo, non integra di per sé possesso utile all'usucapione in mancanza di un atto di interversione del possesso o di fatti univoci incompatibili con la detenzione.
  • Condotte come il pagamento di oneri condominiali o la manutenzione ordinaria del bene possono essere compatibili con una detenzione qualificata e non sono, da sole, idonee a dimostrare l'animus possidendi.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione dedotto ex art. 360, n. 5, c.p.c. è soggetto alle limitazioni di ammissibilità previste dalla disciplina processuale.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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