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Sentenza

Sentenza n. 942/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500546

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti autorizzatori tacitamente formatisi all’esito della PAS presentata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra da circa 1,8 MWp, nonché la relativa SCIA/PAS e gli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, proprietari di immobili situati in un borgo prospiciente l’area agricola interessata dall’intervento, hanno impugnato il titolo tacito formatosi a seguito della presentazione, da parte della società controinteressata, di una SCIA nelle forme della procedura abilitativa semplificata prevista dall’art. 6 del d.lgs. 28/2011. Il primo motivo deduceva la violazione della disciplina sul vincolo idrogeologico e sui vincoli paesaggistici, poiché le particelle risultavano interessate, almeno in parte, da vincolo idrogeologico e da vincolo paesaggistico relativo alle aree boscate; si denunciavano inoltre difetto di istruttoria, travisamento, difetto di motivazione e omesso esercizio dell’autotutela. Il secondo motivo contestava la mancata acquisizione degli atti di assenso e la mancata convocazione della conferenza di servizi prevista dall’art. 6, comma 5, del d.lgs. 28/2011, nonché l’omesso annullamento in autotutela del titolo. Il terzo motivo sosteneva che l’area agricola non fosse utilizzabile per l’impianto solo perché situata entro 500 metri da stabilimenti industriali: secondo i ricorrenti, l’art. 20, commi 1-bis e 8, lett. c-ter), n. 2, del d.lgs. 199/2021 avrebbe richiesto un rapporto di ancillarità, con destinazione dell’energia prodotta agli stabilimenti vicini, e una verifica della necessità e insufficienza dell’energia già disponibile. Il quarto motivo deduceva la non conformità urbanistica dell’intervento, l’inadeguata rappresentazione dello stato dei luoghi nella relazione progettuale, l’omessa considerazione del borgo abitato e della fascia verde prevista dal PRG, nonché difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, sviamento e difetto di motivazione. La controinteressata aveva inoltre eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione diretta della SCIA, il difetto di legittimazione e interesse a ricorrere e l’abuso del processo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che l’impugnazione diretta della SCIA era in linea di principio inammissibile ai sensi dell’art. 19, comma 6-ter, della l. 241/1990, ma ha ritenuto opportuno esaminare comunque il merito, anche considerando la documentazione successivamente depositata dai ricorrenti in ordine alla sollecitazione del Comune. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il progetto può essere conformato in modo da collocare l’area di sedime interamente al di fuori delle aree vincolate; nella specie, dalla documentazione risultava che l’impianto ricadeva fuori sia dal vincolo idrogeologico sia dal vincolo paesaggistico. Ne conseguiva anche l’infondatezza del secondo motivo: non essendo necessari atti di assenso di altre amministrazioni, non occorreva acquisirli né convocare la conferenza di servizi, e non sussisteva il presupposto per l’autotutela. Il terzo motivo è stato respinto. Il Collegio ha affermato che l’art. 12, comma 7, del d.lgs. 387/2003 consente in generale la localizzazione di impianti FER in zone agricole e che il d.lgs. 199/2021 individua aree idonee ex lege, tra cui le aree agricole entro 500 metri da impianti o stabilimenti industriali. La legge non prevede, per tale fattispecie, un rapporto di ancillarità né impone che l’energia sia consumata dagli stabilimenti vicini invece di essere immessa in rete. L’idoneità ex lege non rende comunque necessaria l’autorizzazione, potendo l’amministrazione negare motivatamente il titolo o inibire la PAS, ma nel caso concreto non risultavano illegittimità per il solo fatto che l’energia non fosse destinata direttamente agli stabilimenti. Anche il quarto motivo è stato respinto: il PRG classificava il borgo e l’area interessata come zona agricola ordinaria e non attribuiva al borgo una particolare tutela paesaggistica; la fascia verde prevista sul lato occidentale non dimostrava l’esistenza di una tutela panoramica su tutti i lati. La presenza del borgo e della fascia verde non rendeva incompatibile l’impianto con il PRG, né imponeva la rappresentazione delle aree contermini o specifiche opere di mitigazione, non ricadendo l’intervento in area vincolata. Le ulteriori doglianze sull’alterazione dell’assetto urbanistico e sull’aggravio del carico urbanistico sono state ritenute tardive e comunque infondate. È stata respinta anche l’istanza istruttoria. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento di 4.000 euro oltre accessori in favore della controinteressata; nessuna pronuncia sulle spese è stata resa nei confronti del Comune non costituito.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 6-ter, l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La tutela del terzo rispetto alla SCIA non si realizza mediante diretta impugnazione della segnalazione, ma attraverso la sollecitazione dei poteri dell’amministrazione e, in caso di inerzia, mediante l’azione avverso il silenzio.

  • art. 6 d.lgs. 28/2011

    qualora siano necessari atti di assenso ... l’amministrazione comunale provvede ad acquisirli d’ufficio ovvero convoca ... una conferenza di servizi

    La procedura di acquisizione degli atti di assenso e di convocazione della conferenza di servizi presuppone che tali atti siano effettivamente necessari; quando l’intervento ricade interamente fuori dalle aree vincolate, tale presupposto non sussiste.

  • art. 12, comma 7, d.lgs. 387/2003

    Gli impianti di produzione di energia elettrica ... possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici

    La localizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili in zona agricola è in via generale consentita, anche a prescindere dalla destinazione urbanistica agricola.

  • art. 20, commi 1-bis e 8, lett. c-ter), n. 2, d.lgs. 199/2021

    le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento

    La disposizione qualifica ex lege come idonee le aree agricole entro 500 metri da impianti o stabilimenti industriali; in assenza di una specifica previsione normativa, tale disciplina non impone né un rapporto di ancillarità né la destinazione dell’energia prodotta al vicino stabilimento.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    L’obbligo di annullamento d’ufficio non sorge in assenza di un’illegittimità del titolo tacito e, comunque, presuppone la ricorrenza dei requisiti propri dell’autotutela.

  • art. 142 d.lgs. 42/2004

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il vincolo paesaggistico relativo alle aree boscate rileva per la porzione effettivamente ricadente nell’area tutelata; se il progetto è interamente collocato al di fuori del vincolo, non è necessario acquisire il relativo atto di assenso.

  • art. 105 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato dal TAR per motivare la scelta di esaminare il merito nonostante i profili di inammissibilità prospettati dalla controinteressata.

Massime di principio

  • La diretta impugnazione della SCIA da parte del terzo non è lo strumento ordinario previsto dall’art. 19, comma 6-ter, della l. 241/1990: il terzo deve sollecitare l’esercizio dei poteri di verifica dell’amministrazione e, in caso di inerzia, proporre l’azione contro il silenzio.
  • Quando un progetto interessi particelle catastali solo in parte sottoposte a vincolo idrogeologico o paesaggistico, il proponente può conformare l’intervento collocandone integralmente l’area di sedime fuori dalle porzioni vincolate; in tal caso non sono necessari il nulla osta o l’autorizzazione relativi al vincolo non intercettato.
  • L’art. 12, comma 7, del d.lgs. 387/2003 consente in via generale la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili anche in zone agricole, mentre l’individuazione di aree idonee ex lege ai sensi del d.lgs. 199/2021 non esclude il potere dell’amministrazione di negare motivatamente il titolo o di inibire la PAS.
  • La qualificazione come area idonea dell’area agricola situata entro 500 metri da un impianto o stabilimento industriale non richiede, in assenza di un’espressa previsione normativa, che l’impianto fotovoltaico sia asservito allo stabilimento vicino o che l’energia prodotta sia destinata esclusivamente al suo consumo invece che immessa nella rete.
  • La classificazione di un’area come zona agricola ordinaria e la previsione di una fascia verde su un lato di un borgo non implicano, in mancanza di specifiche prescrizioni urbanistiche o paesaggistiche, l’esistenza di una tutela panoramica su tutti i lati né rendono incompatibile con il PRG un impianto fotovoltaico astrattamente consentito in zona agricola.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliDestinazioni d'uso e zone omogeneeSCIA e liberalizzazioniAutotutela
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaAutotutela decisoriaLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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