Sentenza n. 682/2026 - Latina, Sezione 2
per l’annullamento del provvedimento della Prefettura di Latina del -OMISSIS-, recante la declaratoria di inammissibilità del ricorso al Prefetto proposto dal ricorrente avverso il verbale d’accertamento della violazione dell’art. 116 commi 15 e 17 d.lgs n. 285/1992, con la conseguente applicazione delle relative sanzioni pecuniaria e accessoria (fermo amministrativo del veicolo).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di inammissibilità del ricorso amministrativo contro il verbale di accertamento della circolazione senza patente, con applicazione di sanzione pecuniaria e fermo amministrativo del veicolo
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Prefetto di Latina aveva dichiarato inammissibile il ricorso amministrativo proposto ai sensi dell'art. 203 del codice della strada contro il verbale relativo alla circolazione senza patente di guida, precedentemente revocata, con applicazione della sanzione pecuniaria e del fermo amministrativo del veicolo. Ha dedotto, da un lato, la violazione del termine di duecentodieci giorni per la definizione del procedimento amministrativo e, dall'altro, la mancata specificazione nel verbale del luogo, del tempo e dell'ora dell'infrazione. Il TAR ha rilevato che tali censure riguardavano direttamente la validità del verbale e della pretesa sanzionatoria, non vizi propri del provvedimento prefettizio impugnato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha ritenuto che la cognizione dei provvedimenti prefettizi adottati in sede di decisione dei ricorsi amministrativi contro i verbali di accertamento di violazioni del codice della strada e di applicazione delle relative sanzioni spetti al giudice ordinario. La controversia concerne infatti la situazione sostanziale relativa alla pretesa repressiva dell'amministrazione e, correlativamente, il diritto soggettivo del destinatario a non essere assoggettato alle sanzioni fuori dai casi previsti dalla legge. La stessa conclusione vale per il fermo amministrativo del veicolo, qualificato come sanzione accessoria e misura afflittiva, la cui impugnazione integra un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria. Il giudice ordinario è indicato quale giudice munito di giurisdizione e il processo può essere riproposto davanti ad esso entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della costituzione meramente formale delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 285/1992
Prevede la disciplina sanzionatoria applicata alla circolazione senza patente perché revocata, comprendente la sanzione pecuniaria e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo.
art. 203 d.lgs. 285/1992
Disciplina il ricorso amministrativo al Prefetto contro i verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada.
art. 204 d.lgs. 285/1992
Concorre, insieme agli artt. 203 e 205 del codice della strada, a delineare il regime del ricorso e della decisione prefettizia in materia di sanzioni stradali.
art. 205 d.lgs. 285/1992
Concorre a individuare il rimedio giurisdizionale contro i provvedimenti prefettizi adottati in materia di sanzioni amministrative stradali.
art. 22 l. 689/1981
Prevede l'opposizione giurisdizionale contro i provvedimenti sanzionatori amministrativi; il relativo giudizio, salvo diversa previsione, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
art. 6 d.lgs. 150/2011
Disciplina il rito applicabile alle opposizioni a ordinanza-ingiunzione e agli altri provvedimenti sanzionatori amministrativi.
art. 11, commi 1 e 2, c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, consente la prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione, mediante riproposizione della domanda entro tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato applicato per dare alle parti l'avviso della possibile rilevazione d'ufficio del difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Le controversie relative ai provvedimenti prefettizi adottati in sede di decisione dei ricorsi amministrativi contro i verbali di accertamento di violazioni del codice della strada appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché hanno ad oggetto la pretesa sanzionatoria dell'amministrazione e la corrispondente posizione di diritto soggettivo del destinatario.
- Quando le censure rivolte contro un provvedimento prefettizio riguardano la validità del verbale di accertamento o della sanzione stradale, anziché vizi propri dell'atto prefettizio, il ricorso costituisce il veicolo di un giudizio sulla fondatezza della pretesa punitiva e deve essere proposto davanti al giudice ordinario.
- La contestazione del fermo amministrativo del veicolo applicato quale misura accessoria e afflittiva per una violazione del codice della strada rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, integrando un'azione di accertamento negativo della pretesa sanzionatoria o creditoria dell'amministrazione.
- La declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo deve indicare il giudice munito di giurisdizione e consente la prosecuzione del processo davanti a quest'ultimo mediante riproposizione della domanda entro tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali.
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