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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08152/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, pur rideterminando la pena, aveva confermato la condanna per furto in abitazione aggravato. L'unico motivo dedotto lamentava un vizio di motivazione in relazione al giudizio di comparazione tra circostanze, sostenendo in sostanza che la valutazione di equivalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti sarebbe stata illegittima o insufficientemente motivata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché la valutazione sul giudizio di comparazione tra circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se non è arbitraria, manifestamente illogica o priva di sufficiente motivazione. Poiché la motivazione della sentenza impugnata era ritenuta ragionata e argomentata, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 69 c.p.

    Richiamato implicitamente nel tema del giudizio di comparazione tra circostanze; la Corte ribadisce che la relativa valutazione è discrezionale e sindacabile solo per arbitrio, illogicità manifesta o mancanza di motivazione sufficiente.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 606 c.p.p.

    La censura proposta attiene al vizio di motivazione deducibile in cassazione, ma la Corte afferma che nel caso concreto il motivo non supera il limite del sindacato di legittimità.

Massime di principio

  • Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti costituisce valutazione discrezionale del giudice di merito e non può essere riconsiderato in cassazione se la motivazione è sufficiente e non presenta profili di mero arbitrio o di manifesta illogicità.
  • Per censurare in cassazione la decisione sul bilanciamento circostanziale non basta prospettare un diverso apprezzamento della pena: occorre evidenziare un effettivo vizio di motivazione o un uso irragionevole del potere discrezionale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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