Cassazione Penale, Sentenza n. 22488/2022 del 09/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame che confermava la sussistenza dei gravi indizi per i reati di estorsione contrattuale (costrizione a vendere fieno sottocosto) e violenza privata aggravata (costrizione a ritirare querela), con l'aggravante del ricorso al metodo mafioso e della finalità di agevolare l'associazione mafiosa denominata Stidda. I motivi di impugnazione contestavano: 1) la utilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria non sottoscritte (art. 351 c.p.p.); 2) la valutazione della gravità indiziaria e il ruolo del ricorrente (presunto mediatore e non concorrente) e la mancanza di prova della minaccia; 3) l'erroneo riconoscimento dell'aggravante agevolativa sostenendo che favorire un singolo partecipante non integri la finalità agevolativa; 4) la violazione in ordine all'applicabilità della doppia presunzione relativa alle esigenze cautelari e alla proporzionalità della custodia cautelare.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi: 1) le dichiarazioni raccolte dalla polizia giudiziaria in verbale non sottoscritto sono utilizzabili nella fase cautelare salvo prova di specifica nullità o disconoscimento motivato; 2) la censura sulla valutazione della gravità indiziaria è inammissibile perché richiede una rivalutazione del merito non consentita in Cassazione; il Tribunale aveva spiegato adeguatamente perché non credeva alla tesi difensiva, richiamando intercettazioni e altri elementi; 3) l'aggravante agevolativa è stata legittimamente riconosciuta in quanto la condotta era funzionale all'accrescimento del prestigio dell'associazione e all'annichilimento dell'accesso alla giustizia (clima di intimidazione); 4) la doglianza sulla proporzionalità e sulla doppia presunzione è generica e contrastata dalla giurisprudenza che estende la presunzione ai delitti tentati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1. Infine, la parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 351 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria; la Corte ritiene che il verbale non sottoscritto sia comunque utilizzabile in sede cautelare salvo motivato disconoscimento o nullità specifica.
art. 350 cod. proc. pen.
Riferimento alle dichiarazioni raccolte dalla polizia giudiziaria; la Corte ne delimita l'utilizzabilità alla fase investigativa e ai riti a prova contratta, ma non esclude l'uso cautelare in presenza di verbale formalmente redatto.
art. 191 cod. proc. pen.
Citato nell'opposta linea giurisprudenziale che considera inutilizzabili le dichiarazioni raccolte in forma non verbalizzata; la Corte ritiene però prevalente l'orientamento opposto per i verbali della polizia giudiziaria.
art. 273 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione al concetto di "gravi indizi di colpevolezza"; la Corte ritiene che le dichiarazioni in verbale della polizia giudiziaria possano concorrere a formare tale valutazione.
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di adeguatezza e proporzionalità della misura; la Corte lo respinge rilevando che la doglianza non supera la giurisprudenza consolidata sull'applicabilità della presunzione nei reati con aggravante di tipo mafioso.
art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Citato dalla Corte nell'ambito della giurisprudenza che collega particolari criteri cautelari ai reati indicati; la decisione richiama l'interpretazione giurisprudenziale estensiva delle presunzioni cautelari.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Richiamato in tema di estensione della presunzione anche ai delitti tentati aggravati ai sensi di tale norma collegata all'associazione mafiosa.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento a carico della parte che ha proposto il ricorso rigettato.
Massime di principio
- Le dichiarazioni raccolte dalla polizia giudiziaria in un verbale, pur non sottoscritte, possono essere utilizzate nella fase cautelare se non vi è disconoscimento motivato o specifica nullità: peroppure occorre dimostrare l'illegittimità formale o sostanziale della raccolta
- In Cassazione non è ammesso un sindacato libero sulla valutazione di merito delle prove: le doglianze devono riguardare vizi della motivazione (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà) e non la diversa valutazione della persuasività probatoria
- Per il riconoscimento dell'aggravante 'agevolativa' dell'azione mafiosa non è necessario dimostrare il favore a tutta l'associazione: è sufficiente che la condotta accresca il prestigio o il controllo del gruppo sul territorio e contribuisca a creare intimidazione e ostacoli all'accesso alla giustizia
- La presunzione relativa in tema di esigenze cautelari per i reati di stampo mafioso è applicata estensivamente anche ai delitti tentati aggravati; contestarla richiede argomentazioni specifiche e concrete sulla proporzionalità della misura
- Chi impugna la misura cautelare deve proporre censure specifiche, circostanziate e riferite a vizi logico-giuridici della motivazione; censure generiche sulla persuasività delle prove sono inammissibili
- Se il ricorso è rigettato, la parte ricorrente può essere condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare l'opportunità di impugnare ulteriormente solo se esistono profili costituzionalmente rilevanti o vizi formali palese
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