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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26881/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva due censure: 1) vizio di motivazione sulla negazione del "giustificato motivo" per il porto di un coltello a seghetto (lama 10 cm) e di numerosi arnesi atti allo scasso; la difesa aveva prodotto il contratto di lavoro dell'imputato quale operatore ecologico sostenendo che gli oggetti fossero stati raccolti nell'esercizio dell'attività lavorativa; 2) violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la collaborazione del ricorrente, la scelta del giudizio a prova contratta e la contestazione che le precedenti condanne non possano essere l'unico motivo per negare le attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto il motivo inammissibile come mera ripetizione di censure già valutate in appello: la corte di merito aveva motivatamente ritenuto non convincente la tesi che gli strumenti fossero attinenti all'attività di operatore ecologico, segnalando altresì l'incongruenza della detenzione degli oggetti nell'autovettura privata. Sul secondo motivo ha confermato che il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato sulla base della gravità del fatto, della capacità a delinquere desunta dai precedenti e dell'assenza di elementi positivi; ha inoltre chiarito che, sebbene alcune precedenti condanne non possano costituire di per sé motivo esclusivo di diniego in casi particolari, nel caso di specie il diniego non si fondava unicamente sui precedenti. Conseguentemente è stata confermata la condanna per le contravvenzioni contestate e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 4 legge n. 110/1975

    Rilevata la contravvenzione per porto senza giustificato motivo di un'arma/coltello; il giudice del merito ha escluso il giustificato motivo dopo aver valutato la incongruenza della spiegazione difensiva rispetto alle risultanze (es. detenzione nel veicolo).

  • art. 707 cod. pen.

    Norma sulla detenzione di chiavi alterate o grimaldelli/arnesi atti allo scasso; la sussistenza della contravvenzione può richiedere riferimento a precedenti specifici, ma tali precedenti non costituiscono necessariamente l'unico elemento per la valutazione delle attenuanti.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche; il giudice di merito può negarle se emergono indici sfavorevoli (gravità del fatto, capacità a delinquere, assenza di elementi positivi) e tale valutazione discrezionale è sindacabile in Cassazione solo se manifestamente illogica o arbitraria.

  • art. 133 cod. pen.

    Individua i parametri per la valutazione delle attenuanti (personalità, modalità, scopo, danno, ecc.); la Corte ricorda che anche un solo parametro negativo, adeguatamente motivato, può giustificare il diniego delle attenuanti, e che l'assenza di elementi positivi può da sola legittimare il diniego.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese per il ricorrente quando il ricorso è respinto; la Corte ha applicato tale norma condannando Mucci al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La Corte di merito deve motivare adeguatamente il rigetto di una spiegazione alternativa dei fatti; il ricorso per cassazione che si limiti a ripetere le stesse argomentazioni già disattese in appello è inammissibile.
  • La valutazione delle circostanze attenuanti generiche è esercizio discrezionale del giudice di merito: sarà confermata in Cassazione se sorretta da motivazione non contraddittoria che evidenzi elementi negativi rilevanti (es. gravità del fatto, capacità a delinquere, assenza di elementi positivi).
  • Le precedenti condanne, pur incidendo sulla valutazione della personalità del reo, non devono essere usate automaticamente come unico motivo per negare le attenuanti quando costituirebbero il presupposto della contravvenzione; tuttavia possono concorrere ad argomentare il diniego se non sono l'unico fondamento.
  • Per giustificare il porto di oggetti potenzialmente pericolosi (coltelli, arnesi) il difensore deve fornire una spiegazione coerente e compatibile con tutte le risultanze (luogo e modo del rinvenimento, sede di detenzione come l'auto, rapporti con l'attività lavorativa), non limitandosi a asserzioni generiche.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti può essere motivato anche dall'assenza di elementi positivi a favore del reo; l'onere difensivo è dunque produrre circostanze concrete e specifiche di segno favorevole.

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