Cassazione Civile, Ordinanza n. 31272/2023 del 09/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a una società un avviso di accertamento con riprese IVA per gli anni d'imposta 2012-2014, ritenendo imponibili operazioni che la contribuente considerava invece non tassabili. La società aveva ottenuto accoglimento in primo grado; l'appello dell'Ufficio era stato respinto dalla CTR Veneto con motivazione centrata sull'asserita insufficiente prova della pretesa fiscale, anche alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale eurounitaria sul coefficiente soggettivo richiesto. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la società ha chiesto l'estinzione della controversia dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata prevista dalla L. n. 197 del 2022, con deposito della domanda e prova del pagamento integrale.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere, rilevando che la controversia tributaria era stata validamente definita dalla contribuente ai sensi dell'art. 1, commi 186 e ss., L. n. 197 del 2022, con conseguente venir meno dell'interesse alla decisione sul ricorso. Ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico della parte che le aveva anticipate ed ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, sia perché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto/inammissibilità, sia perché l'Agenzia delle Entrate è amministrazione dello Stato ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 1, comma 186, L. n. 197 del 2022
"Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria ... possono essere definite ... con il pagamento di un importo pari al valore della controversia"
La definizione agevolata è applicabile anche alle controversie pendenti in Cassazione in cui sia parte l'Agenzia delle Entrate, su domanda del soggetto legittimato e con pagamento dell'importo dovuto.
art. 1, comma 197, L. n. 197 del 2022
"Le controversie definibili non sono sospese ... In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare ... copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti"
Per ottenere gli effetti della definizione il contribuente deve chiedere la sospensione e depositare entro il termine previsto la prova della domanda e del versamento.
art. 1, comma 198, L. n. 197 del 2022
L'intervenuta definizione della lite comporta l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992
La cessazione della materia del contendere nel processo tributario determina l'estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando la decisione è di estinzione del giudizio e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità; inoltre non opera nei confronti dell'Amministrazione dello Stato ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite tributaria, quando perfezionata con domanda e integrale pagamento, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio anche in Cassazione.
- Nel processo tributario l'estinzione per definizione agevolata preclude una pronuncia sul merito del ricorso e comporta la regolazione delle spese secondo le previsioni speciali della disciplina di definizione.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle pronunce di estinzione del giudizio; in ogni caso non è dovuto dall'Amministrazione dello Stato soggetta a prenotazione a debito.
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