Cassazione Penale, Sentenza n. 4350/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Manfredi ha impugnato in cassazione la sentenza del Tribunale di Massa del 05/04/2022 che, in riforma della pronuncia assolutoria del Giudice di Pace dell'08/10/2018, lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 612 c.p. per avere rivolto a Bernardi Massimiliano la frase "ti ammazzo", condannandolo a 200 euro di multa oltre al risarcimento civile. Il ricorso deduceva tre motivi: (1) violazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. per omissione della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (non sono stati nuovamente escussi i testi decisive le cui dichiarazioni erano state valorizzate diversamente in appello), con lesione del diritto di difesa; (2) erronea qualificazione della frase "ti ammazzo": i giudici di merito avevano in primo grado ritenuto la formula come "iperbole"; il Tribunale avrebbe invece contraddittoriamente attribuito alla frase efficacia intimidatoria riconducendola all'art. 612 c.p.; (3) vizio nella concessione della sospensione condizionale della pena, contestata rispetto all'art. 60 d.lgs. n. 274/2000 e all'effetto pregiudizievole per il ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che il giudice d'appello, avendo modificato la valutazione delle prove dichiarative che risultavano decisive per l'assoluzione di primo grado, era tenuto a rinnovare l'istruttoria dibattimentale e ad esaminare nuovamente i testi (art. 603 comma 3-bis c.p.p. e consolidata giurisprudenza). Per la violazione procedurale riscontrata la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento è rimesso al Tribunale di Massa per nuovo giudizio. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti e non sono stati esaminati nel merito.
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen., comma 3-bis
Imposta la tutela della presunzione di innocenza e richiede che, quando l'appello riformi un'assoluzione a seguito di diversa valutazione di prove dichiarative decisive, il giudice d'appello proceda alla rinnovazione dell'istruttoria basata sui principi di oralità e immediatezza; tale rinnovazione è necessaria anche d'ufficio
art. 612 cod. pen.
Disciplina il reato di minaccia; nella vicenda la frase "ti ammazzo" è stata ritenuta dal Tribunale meritevole di valutazione come minaccia concreta in relazione al contesto, ma la Cassazione non ha deciso il merito della qualificazione sostituendosi al giudice di merito, bensì ha annullato per vizio procedurale
art. 606 co. 1 lett. b) e lett. c) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione/inosservanza di norme di diritto procedurale); il ricorrente ha invocato tali disposizioni per censurare la rinnovazione omessa e la contraddittorietà valutativa
art. 60 d.lgs. n. 274/2000
Riferito dal ricorrente a proposito della sussistenza di condizioni per la sospensione condizionale della pena e del presunto effetto pregiudizievole della sua concessione; la questione è stata però assorbita dalla decisione sulla rinnovazione dell'istruttoria
art. 164 cod. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione agli effetti futuri della concessione della sospensione condizionale della pena; anche questa questione è rimessa al giudice di rinvio
Massime di principio
- Quando il giudice d'appello riforma un'assoluzione basandosi su una diversa valutazione di prove dichiarative decisive, è obbligatorio procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (nuovo esame orale dei testi) ai fini del rispetto della presunzione di innocenza e del diritto di difesa
- L'obbligo di rinnovazione opera indipendentemente da chi ha proposto l'impugnazione (Pubblico Ministero o parte civile): se la diversa valutazione poggia su stesse dichiarazioni, il giudice d'appello non può limitarsi a motivare diversamente senza ricostruire l'istruttoria secondo i criteri di oralità e immediatezza
- Se la motivazione di riforma si fonda su una diversa qualificazione di singole espressioni (es. "iperbole" vs. minaccia concreta), il giudice di merito deve spiegare esaustivamente i motivi della diversa valutazione e, se necessario, rinnovare l'acquisizione delle dichiarazioni ritenute decisive
- Errori procedurali relativi all'istruttoria (omessa rinnovazione) sono idonei ad annullare la sentenza di merito con rinvio per nuovo giudizio; le questioni sostanziali restano così da decidere nel nuovo grado di merito
- Le censure relative a benefici e misure (es. sospensione condizionale della pena) possono essere sollevate, ma saranno valutate dal giudice di rinvio se la Cassazione annulla per vizi procedurali; non è corretto che la Cassazione decida nel merito quando prevale un vizio procedurale che rende necessario il rinvio
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