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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30408/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Il giudizio origina dall’impugnazione, dinanzi al giudice di pace, di un decreto prefettizio di espulsione emesso per mancanza di permesso di soggiorno. Il ricorso per cassazione deduceva quattro censure: (1) omessa pronuncia sulla nullità del decreto di espulsione perché consegnato in semplice copia fotostatica, priva di attestazione di conformità all’originale; (2) omesso esame della pendenza del giudizio di opposizione al diniego della protezione speciale, con dedotta inespellibilità per principio di non refoulement e tutela della vita privata e familiare; (3) violazione di legge per avere il giudice di pace ritenuto infondata la protezione speciale sul rilievo della sicurezza del Paese di provenienza, senza considerare che la domanda era proposta anche ai sensi delle disposizioni che tutelano il diritto alla vita privata e familiare; (4) omessa pronuncia su eccezione relativa al difetto di motivazione e alla pretesa necessità di una dichiarazione di presenza sul territorio. La Corte ha esaminato soprattutto il primo motivo, rilevando che il giudice di pace non aveva verificato né chiarito se il decreto fosse stato notificato in originale, in doppio originale oppure in copia conforme.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri, ha cassato l’ordinanza impugnata e ha rinviato al giudice di pace di Salerno, in persona di magistrato diverso, per un nuovo esame. Il giudice del rinvio dovrà verificare le modalità di formazione e notificazione del decreto di espulsione, accertando se l’atto sia stato notificato in originale, in doppio originale o con attestazione di conformità all’originale; in difetto, il provvedimento dovrà essere ritenuto nullo in modo non sanabile. Le spese, incluse quelle di legittimità, sono demandate al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Viene utilizzato per veicolare le censure di omessa pronuncia, omesso esame e violazione di legge.

  • art. 112 c.p.c.

    La mancata pronuncia del giudice di pace sulla specifica eccezione di nullità integra il vizio denunciato in cassazione.

  • d.P.R. n. 445 del 2000, art. 18

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della necessità di attestazione di conformità della copia notificata.

  • art. 19 d.lgs. 286/1998

    Invocato per sostenere la non espellibilità e il principio di non refoulement, anche in relazione alla vita privata e familiare.

  • art. 8 CEDU

    Richiamato quale parametro di tutela della vita privata e familiare nella valutazione dell’espellibilità.

  • art. 5 direttiva rimpatri

    Richiamato quale parametro sovranazionale sul divieto di allontanamento in presenza di determinate condizioni.

  • art. 3 L. 241/1990

    Invocato per il difetto di motivazione del provvedimento amministrativo.

  • art. 13 d.P.R. 286/1998

    Richiamato nel motivo relativo alla pretesa illegittimità del decreto di espulsione.

Massime di principio

  • Il decreto di espulsione dello straniero è nullo se comunicato in mera copia libera o informale priva di attestazione di conformità all’originale da parte del pubblico ufficiale autorizzato, poiché la formalità di comunicazione è elemento necessario del provvedimento.
  • La nullità della comunicazione del decreto di espulsione non è sanabile per raggiungimento dello scopo, trattandosi di principio non applicabile agli atti amministrativi e non ai soli atti del processo.
  • Se la relata di notifica usa una formula equivoca e non consente di capire se sia stato consegnato l’originale, una copia conforme o una copia libera, il giudice deve svolgere un accertamento puntuale sulle modalità di notificazione; in mancanza, la decisione è viziata da omessa pronuncia o insufficiente verifica del fatto decisivo.
  • La questione della conformità all’originale può ritenersi superata solo se il giudice accerta in fatto che l’atto è stato consegnato in originale, ovvero che è stato redatto in doppio originale; non basta una formula standard non specificata in calce alla relata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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