Sentenza n. 1159/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento: - della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.36527 Comunicazione: CP700-4485574-P notificata all'azienda agricola in data 14 ottobre 2022 con la quale Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2001/2002, 2002/03 nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare per i periodi 2001/2002 e 2002/2003, con connesso aggiornamento del Registro nazionale dei debiti
Esito
Favorevole al resistente (agenzia erogatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’azienda agricola ha impugnato la comunicazione AGEA notificata il 14 ottobre 2022, contestando il ricalcolo del prelievo supplementare sul latte relativo ai periodi 2001/2002 e 2002/2003 e chiedendo l’annullamento dell’atto e degli atti connessi. Nel corso del giudizio AGEA ha rappresentato di avere annullato, con provvedimento del 25 ottobre 2023, tutte le comunicazioni di ricalcolo adottate prima dell’11 agosto 2023, compresa quella impugnata, in applicazione della disciplina sopravvenuta. La ricorrente non si è opposta alla richiesta dell’Amministrazione di dichiarare l’improcedibilità, manifestando così il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice ha ritenuto che l’atto impugnato fosse divenuto privo di effetti ex lege ai sensi dell’art. 10-bis, comma 4, d.l. 69/2023, convertito dalla l. 103/2023, secondo cui le comunicazioni di ricalcolo AGEA già notificate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sostituite da nuove comunicazioni effettuate secondo la disciplina sopravvenuta. Non residuava quindi un interesse concreto e attuale all’annullamento dell’atto. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione della definizione in rito e della complessità dell’evoluzione normativa e contenziosa della materia.
Norme richiamate
art. 10-bis, comma 4, d.l. 69/2023, convertito dalla l. 103/2023
tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti
La norma determina l’inefficacia ex lege delle comunicazioni AGEA di ricalcolo già notificate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione e ne prevede la sostituzione con nuove comunicazioni conformi alla disciplina sopravvenuta; venuto meno l’effetto lesivo, viene meno l’interesse all’annullamento.
art. 8-ter l. 33/1999
Richiamato in relazione al possibile aggiornamento del Registro nazionale dei debiti presso AGEA.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione del giudizio.
Massime di principio
- Quando una disposizione sopravvenuta priva ex lege di effetto il provvedimento amministrativo impugnato e ne prevede la sostituzione con un nuovo atto, viene meno l’interesse concreto e attuale all’annullamento del provvedimento originario e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La mancata opposizione del ricorrente alla richiesta dell’amministrazione di dichiarare l’improcedibilità costituisce, nel caso esaminato, una condotta processuale dimostrativa del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.
- La sopravvenuta inefficacia dell’atto impugnato non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere, ma conduce alla declaratoria di improcedibilità quando non residui un interesse alla decisione di merito.
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