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Sentenza

Sentenza n. 1743/2026 - Milano, Sezione 2

per l'esatta ottemperanza della sentenza n. 4856/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 30.10.2024, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202504474

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del capo della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, relativo alla condanna alle spese di giudizio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (avvocato creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esatta esecuzione della sentenza n. 4856/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato, limitatamente al capo che riconosceva in suo favore le spese del giudizio. Nel corso del processo, prima della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato una memoria attestante l'avvenuto pagamento da parte dell'Amministrazione delle somme richieste.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa azionata in ottemperanza a seguito del pagamento intervenuto. Ha posto le spese del giudizio a carico dell'Amministrazione, qualificata come parte virtualmente soccombente, liquidandole in 400 euro per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali del 15% e contributo unificato se dovuto. Le spese sono state distratte in favore del difensore ricorrente, dichiaratosi antistatario. Il giudice ha precisato di avere considerato, nella liquidazione, che l'ottemperanza riguardava soltanto una parte del giudicato.

Norme richiamate

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato ai fini della rifusione dell'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

  • art. 22 c.p.a.

    Richiamato in epigrafe quale base per la difesa personale dell'avvocato ricorrente.

  • art. 86 c.p.c.

    Richiamato in epigrafe quale ulteriore fondamento della difesa personale del ricorrente avvocato.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione adempie integralmente alla pretesa azionata, il giudice dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della parte ricorrente.
  • L'intervenuto adempimento dell'Amministrazione non esclude necessariamente la condanna alle spese: queste possono essere poste a carico dell'Amministrazione quale parte virtualmente soccombente, secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • Nella liquidazione delle spese di un giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione soltanto di una parte del giudicato, il giudice può tener conto dell'ambito parziale dell'attività esecutiva richiesta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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