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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33123/2022 del 08/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano (17/09/2021) che aveva respinto il reclamo ministeriale volto a limitare la fruizione della socialità interna («saletta») per il detenuto sottoposto al regime differenziato ex art.41‑bis, sostenendo che l'ora di socialità interna non può essere conteggiata o sostituita alle due ore di permanenza all'aperto previste per tali soggetti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero della Giustizia. Ha confermato che la "permanenza all'aperto" e la "socialità" (uso di spazi interni per relazioni/trattamento) sono istituti distinti con finalità diverse: la prima tutela la salute e il benessere psicofisico (aria aperta), la seconda soddisfa esigenze culturali, relazionali e di trattamento. La riforma del 2018 (d.lgs. n.123/2018) ha aumentato il limite minimo di permanenza all'aperto a due ore e tale modifica non opera un'ablazione implicita del riferimento contenuto nell'art.41‑bis comma 2‑quater lett. f). Ne consegue che per i destinatari del regime differenziato rimangono inderogabili le due ore di permanenza all'aperto e resta in aggiunta fruibile l'ora di socialità interna; la decisione del Tribunale di Sorveglianza è quindi immune da vizi di diritto. Inoltre il ricorso è dichiarato infondato e non si impone condanna alle spese nei confronti del Ministero secondo il precedente richiamato.

Norme richiamate

  • art. 41‑bis ord. pen., comma 2‑quater, lett. f)

    "non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone e con durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10"

    La Corte interpreta la disposizione come richiamante un 'limite minimo' dell'art.10 che, dopo la riforma, è pari a due ore; non comporta abrogazione implicita del riferimento al minimo e non giustifica la sostituzione dell'ora di socialità interna con le ore di permanenza all'aperto.

  • art. 10 ord. pen. (modificato dal d.lgs. n.123/2018)

    Testo richiamato nella motivazione: per i detenuti comuni che non effettuano lavoro all'aperto, il tempo di permanenza all'aperto è pari a quattro ore al giorno; per giustificati motivi la permanenza all'aperto può essere ridotta a due ore al giorno (precedentemente il limite minimo era di un'ora).

    La riforma ha elevato il minimo della permanenza all'aperto a due ore, valorizzando la funzione trattamentale/salutare dell'aria aperta; tale incremento non può essere interpretato come peggiorativo nei confronti dei soggetti 41‑bis e non legittima riduzioni implicite della tutela.

  • d.lgs. n.123 del 2 ottobre 2018

    Atto di riforma che ha modificato l'art.10 dell'ordinamento penitenziario, aumentando il limite minimo della permanenza all'aperto; la Corte lo considera rilevante per l'interpretazione coordinata delle disposizioni trattamentali.

  • d.P.R. n.230 del 2000, art.16 comma 2

    Richiamato per confermare il significato letterale di "permanenza all'aperto" come effettiva permanenza in spazi all'aperto e non semplice uscita dalla camera di detenzione.

  • Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017 (M. Giustizia in proc. Tuttolomondo)

    Precedente giurisprudenziale utilizzato per motivare la mancata condanna alle spese del ricorrente Ministero della Giustizia in ipotesi analoghe.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra "permanenza all'aperto" (aria aperta, finalità sanitaria e di benessere psicofisico) e "socialità" interna (spazi chiusi per esigenze culturali, relazionali e di trattamento): non sono intercambiabili né sostituibili automaticamente.
  • Per i soggetti sottoposti al regime differenziato ex art.41‑bis la normativa vigente impone il rispetto del limite minimo di permanenza all'aperto previsto dall'art.10; dopo la riforma 2018 tale minimo è di due ore e non può essere derogato per via interpretativa.
  • Un difetto di coordinamento letterale tra norme non comporta automaticamente un'abbrogazione implicita: il giudice evita di sopprimere tutele legislative se la riforma non lo prevede espressamente.
  • La pubblica amministrazione può modificare l'organizzazione dell'ottemperanza alle misure restrittive solo nei limiti e con le motivazioni previste dalla legge; riduzioni della permanenza all'aperto richiedono specifica previsione normativa o motivazione adeguata.
  • Nelle controversie su diritti trattamentali del detenuto è decisivo valutare la funzione dell'istituto (salute vs trattamento) e seguire la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione per interpretazioni coerenti.

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