Cassazione Civile, Ordinanza n. 04245/2023 del 10/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il titolare di un laboratorio privato di analisi sosteneva di aver aperto un punto prelievo nel territorio siciliano in forza di autorizzazione amministrativa e di aver erogato prestazioni diagnostiche a pazienti che, secondo la prassi da lui seguita, presentavano richiesta del medico di base e poi rilasciavano delega all'incasso, così che il professionista trasmetteva mensilmente l'elenco delle prestazioni alla ASL chiedendo il rimborso. Dopo il diniego dell'azienda sanitaria, e dopo alcuni tentativi monitori non tutti fruttuosi, proponeva azione residuale di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. per ottenere il pagamento, nei limiti dell'arricchimento ricevuto, della diminuzione patrimoniale subita. Con il ricorso per cassazione deduceva: violazione dell'art. 4 della legge regionale siciliana n. 88 del 1980 e della circolare regionale del 1997, sostenendo che la disciplina consentisse il rimborso delle prestazioni e che la Corte d'appello avesse illegittimamente escluso la conformità della procedura seguita; omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 2041 c.c., assumendo l'esistenza di un rapporto contrattuale con la ASL per effetto dell'autorizzazione all'apertura del punto prelievo; violazione dell'art. 2041 c.c. per avere la Corte negato l'arricchimento della ASL nonostante l'utilità derivante dalle prestazioni rese; violazione dell'art. 2042 c.c. per aver ritenuto mancante la sussidiarietà, in quanto l'azione avrebbe potuto essere proposta verso i pazienti; infine censurava la regolazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non specificamente argomentato quanto alla pretesa violazione della legge regionale e perché la circolare regionale, essendo atto amministrativo interno e non normativo, non è deducibile come violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché oscuro, contraddittorio e privo di specifica indicazione e riproduzione del contenuto dei documenti richiamati, oltre che incompatibile con la stessa azione di indebito arricchimento, che presuppone l'assenza di un valido rapporto contrattuale. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato: la doglianza si risolveva in una critica valutativa non scrutinabile in sede di legittimità e, comunque, l'eventuale utilità derivante alla ASL era configurata come arricchimento imposto, quindi non indennizzabile, specialmente perché il laboratorio operava fuori convenzione e fuori dal sistema di programmazione della spesa sanitaria. Il quarto motivo è stato respinto, con correzione della motivazione della sentenza impugnata: la domanda ex art. 2041 c.c. non poteva essere rivolta ai pazienti perché il laboratorio aveva con essi un ordinario rapporto contrattuale, sicché difettava il requisito della sussidiarietà; tuttavia la pretesa verso la ASL restava infondata poiché mancavano i presupposti dell'azione, essendo l'arricchimento non indennizzabile in quanto imposto. Il quinto motivo sulle spese è stato giudicato infondato, perché la regolazione secondo soccombenza era corretta. La Corte ha confermato la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 4 L. Regione Siciliana n. 88 del 1980
La disciplina regionale richiamata dal ricorrente non è stata ritenuta violata; il motivo è stato giudicato inammissibile per difetto di specifica critica alla ratio della decisione di merito.
circolare dell'Assessorato Regionale alla Sanità del 1997
La circolare è stata qualificata come atto amministrativo interno, privo di natura normativa; la sua violazione non è deducibile come vizio di violazione di legge in cassazione.
art. 2041 c.c.
L'azione di indebito arricchimento presuppone l'assenza di un valido rapporto contrattuale e richiede che l'arricchimento sia indennizzabile; non lo è quando si tratti di arricchimento imposto, specie in ambito sanitario fuori convenzione e fuori dal sistema di programmazione della spesa.
art. 2042 c.c.
L'azione è sussidiaria: non può essere esperita se il depauperato dispone di un'azione contrattuale verso il diverso soggetto con cui ha intrattenuto il rapporto.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Non consente di censurare la violazione di circolari amministrative prive di natura normativa.
art. 366 n. 6 c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente e riprodurre i documenti su cui fonda il motivo, altrimenti la censura è inammissibile.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La deduzione di violazione di legge in cassazione richiede una critica specifica alla sussunzione o all'interpretazione della norma, non la semplice riproduzione del suo contenuto.
- Le circolari amministrative hanno natura di atti interni e la loro violazione non integra, di regola, un vizio denunciabile come violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c.
- L'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. è incompatibile con la presenza di un valido rapporto contrattuale e, in ogni caso, non è esperibile se manca la sussidiarietà dell'azione.
- In materia sanitaria, l'arricchimento della pubblica amministrazione è non indennizzabile quando sia "imposto", cioè conseguenza di prestazioni rese al di fuori del sistema di convenzione e di programmazione della spesa, in assenza di un potere dell'ente di rifiutare l'utilità.
- Chi ricorre per cassazione deve indicare con precisione gli atti e i documenti su cui fonda la censura; l'omissione degli oneri di specificità e localizzazione rende il motivo inammissibile.
- La regolazione delle spese segue la soccombenza e, in caso di rigetto del ricorso, può operare anche l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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