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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15076/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione finanziaria, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, contestava a una società l'utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti e recuperava a tassazione IVA ritenuta indebitamente detratta per l'anno 2009. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva poi respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo decisiva la regolare tenuta delle scritture contabili da parte della contribuente e ponendo a carico dell'Amministrazione la prova dell'inesistenza delle operazioni. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2792 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente attribuito rilievo alla sola regolarità formale della contabilità e aveva omesso di valutare gli elementi indiziari e presuntivi allegati dall'Ufficio, idonei a dimostrare la fittizietà soggettiva delle operazioni fatturate.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, in materia di IVA, se l'Amministrazione prova l'oggettiva inesistenza delle operazioni o, nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, dimostra la fittizietà del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità da parte del contribuente dell'evasione, l'onere della prova si sposta sul contribuente, che deve dimostrare l'effettività delle operazioni o la propria estraneità alla frode con la diligenza esigibile. La regolare tenuta delle scritture contabili, l'esibizione delle fatture e la regolarità dei pagamenti non sono di per sé idonei a soddisfare tale onere. Poiché la CTR aveva dato rilievo decisivo alla contabilità formale senza esaminare gli specifici elementi indicati nell'avviso e nel PVC, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova: una volta assolto dall'Ufficio il proprio onere probatorio, l'onere si sposta sul contribuente.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in relazione alla prova presuntiva utilizzabile dall'Amministrazione per dimostrare la fittizietà delle operazioni e la consapevolezza del contribuente.

  • art. 2792 c.c.

    Citato nel ricorso come norma asseritamente violata; dal testo non emerge una specifica interpretazione autonoma della Corte.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati quale parametro della censura sulla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di IVA, quando l'Amministrazione finanziaria fornisce prova dell'inesistenza delle operazioni contestate, il contribuente che intenda detrarre l'imposta o dedurre i costi deve provare l'effettiva esistenza delle operazioni, e tale prova non può essere desunta dalla sola regolarità formale della contabilità o dall'esibizione delle fatture e dei pagamenti.
  • Nelle ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario, anche in via presuntiva, sulla base di elementi oggettivi e specifici; una volta raggiunta tale prova, grava sul contribuente l'onere di dimostrare di avere usato la massima diligenza esigibile per non partecipare alla frode.
  • La regolare tenuta delle scritture contabili non ha valore dirimente quando la contestazione riguarda fatture riferite a operazioni inesistenti, perché la documentazione contabile può essere essa stessa parte dello schermo cartolare dell'operazione fittizia.
  • Il giudice di merito deve valutare gli specifici elementi probatori e indiziari allegati dall'Amministrazione ai fini della prova, anche presuntiva, della frode; è censurabile la decisione che si limiti a valorizzare in astratto la correttezza formale della contabilità senza esaminare il contenuto concreto degli elementi di accertamento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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