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Sentenza

Sentenza n. 1735/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento - dell'ordinanza prot. n. -OMISSIS-, notificata il 07.04.2023, avente ad oggetto l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art 31, comma 4 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. nella misura massima di € 20.000,00; - degli atti tutti antecedenti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi del procedimento.

Giustizia amministrativa202300530

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria massima di 20.000 euro per inottemperanza all'ordinanza di demolizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sanzione prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. 380/2001, deducendo, in primo luogo, la violazione del principio di legalità di cui all'art. 1 della l. 689/1981, la violazione di legge e il difetto assoluto di motivazione. Hanno sostenuto che gli abusi erano stati accertati nel marzo 2014 e che i lavori erano stati sospesi nel luglio 2014, prima dell'entrata in vigore della disposizione che ha introdotto la sanzione, sicché questa non avrebbe potuto essere applicata. Con il secondo motivo hanno dedotto l'erronea applicazione dell'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. 380/2001, l'eccesso di potere per erroneità e travisamento dei presupposti e la contraddittorietà tra atti del procedimento. Secondo i ricorrenti, le opere consistevano in interventi di ristrutturazione eseguiti in difformità dal titolo edilizio, riconducibili all'art. 33 del d.P.R. 380/2001 e non all'art. 31; pertanto non sarebbe stata applicabile la sanzione per inottemperanza all'ordine di demolizione. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell'ordinanza di demolizione, sostenendo che le censure contestavano un inquadramento degli abusi già stabilito con tale ordinanza, rimasta inoppugnata, e ha comunque chiesto il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto di poter prescindere dall'eccezione di inammissibilità, perché il ricorso è infondato nel merito. Ha respinto il primo motivo rilevando che la sanzione dell'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. 380/2001 non colpisce la realizzazione originaria dell'abuso, ma l'inottemperanza all'ordine di demolizione. Ai fini dell'applicazione temporale della sanzione rileva quindi il momento in cui si consuma l'inerzia del destinatario dell'ordine, non la data di esecuzione o di accertamento delle opere. Poiché l'ordine di demolizione era stato emesso il 23 dicembre 2021, l'inottemperanza si è consumata dopo il 12 novembre 2014, data di entrata in vigore della disposizione, rendendo applicabile la sanzione; sono irrilevanti l'accertamento degli abusi nel marzo 2014 e il precedente ordine di sospensione dei lavori. Ha respinto anche il secondo motivo. L'ordinanza di demolizione, rimasta inoppugnata, era stata adottata espressamente ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. 380/2001 e aveva avvisato i destinatari delle conseguenze dell'inottemperanza. Il richiamo contenuto nella successiva ordinanza sanzionatoria anche all'art. 33, ritenuto improprio, non determina l'illegittimità della sanzione, poiché ciò che rileva è l'inottemperanza a un ordine di demolizione emesso ai sensi dell'art. 31. In sede di irrogazione della sanzione l'amministrazione non deve rivalutare nuovamente la natura degli abusi, già definita nell'ordinanza di demolizione, che avrebbe dovuto essere contestata tempestivamente. Il ricorso è stato respinto e i ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento di 3.000 euro di spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    La sanzione pecuniaria colpisce l'inottemperanza all'ordine di demolizione e non la pregressa commissione degli abusi.

    La sanzione si applica quando l'inottemperanza si consuma dopo l'entrata in vigore della disposizione, indipendentemente dalla data di realizzazione o di accertamento dell'abuso.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L'ordinanza di demolizione era stata espressamente emessa ai sensi dell'art. 31.

    L'inottemperanza a un ordine di demolizione adottato ai sensi dell'art. 31 costituisce il presupposto della sanzione pecuniaria prevista dal comma 4-bis.

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    Gli interventi sarebbero stati riconducibili all'art. 33.

    Il richiamo improprio all'art. 33 contenuto nell'ordinanza sanzionatoria non incide sulla legittimità della sanzione quando l'ordine di demolizione, rimasto inoppugnato, era stato adottato ai sensi dell'art. 31.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    L'ordinanza di demolizione richiamava anche l'art. 27.

    Il riferimento contribuisce a individuare la base normativa dell'ordinanza di demolizione, senza modificare la conclusione sulla sanzione prevista dall'art. 31, comma 4-bis.

  • art. 1 l. 689/1981

    Il principio di legalità non è violato quando la sanzione è applicata a un'inottemperanza consumatasi dopo l'entrata in vigore della norma sanzionatoria.

  • art. 1, comma 1, d.l. 133/2014, convertito dalla l. 164/2014

    La disposizione ha inserito il comma 4-bis nell'art. 31 del d.P.R. 380/2001.

    La norma è entrata in vigore il 12 novembre 2014; le inottemperanze consumatesi successivamente ricadono nel suo ambito temporale di applicazione.

Massime di principio

  • La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. 380/2001 colpisce l'inottemperanza all'ordine di demolizione, non la precedente realizzazione dell'abuso; ai fini dell'applicazione temporale della norma rileva pertanto il momento di consumazione dell'inottemperanza.
  • La sanzione prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. 380/2001 è applicabile quando l'inottemperanza all'ordine di demolizione si consuma dopo l'entrata in vigore della disposizione, anche se le opere abusive erano state realizzate o accertate anteriormente.
  • Quando l'ordine di demolizione, rimasto inoppugnato, è stato adottato ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. 380/2001, il destinatario non può contestare per la prima volta in sede di impugnazione della successiva sanzione il diverso inquadramento giuridico dell'abuso, che avrebbe dovuto essere dedotto tempestivamente contro l'ordine demolitorio.
  • Nell'irrogare la sanzione per inottemperanza l'amministrazione deve verificare l'inottemperanza a un ordine di demolizione valido ed efficace, ma non è tenuta a svolgere una nuova valutazione della natura dell'abuso già definita nell'ordine demolitorio; un richiamo improprio ad altra disposizione sanzionatoria nella successiva ordinanza non rende illegittima la sanzione se resta chiaro che il presupposto è l'ordine adottato ai sensi dell'art. 31.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDecadenza e tardivitàEfficacia ed esecutorietàDifetto di motivazione

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