Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 325/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, con tutti gli atti ad essa presupposti, preordinati, conseguenti, connessi ed applicativi: A) della D.G.R. della Lombardia n. XII/5589 del 30.12.2025 recante “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l’anno 2026 ed in ordine agli obiettivi delle agenzie di tutela della salute (A.T.S.), delle aziende socio sanitarie territoriali (A.S.S.T.) e dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) anno 2026” (pubblicata sul B.U.R.L. S.O. n. 3 in data 14 gennaio 2026 – doc. 1), nella parte in cui, con riguardo alle strutture sanitarie appartenenti alla rete “Breast Unit”, stabilisce che “le strutture dovranno inoltre assicurare che, a partire da gennaio 2026, gli interventi del Centro di Senologia siano eseguiti in modo da erogare almeno 150 interventi presso ciascun reparto e struttura con univoca disciplina di riferimento afferenti alla medesima Breast Unit, garantendo uniformità e qualità del percorso assistenziale” (cfr. Allegato A, capitolo 5 “RETI”, paragrafo 5.1 “Reti assistenziali ed organizzative”, sotto paragrafo “Breast Unit” della D.G.R. n. XII/5589/2025 – doc. 1); B) della determinazione di cui alla nota della D.G. Welfare prot. n. G1.2026.0008348 in data 23 febbraio 2026 (trasmessa a mezzo pec in pari data alla ricorrente), con la quale il D.G. Welfare ha invitato la Casa di Cura Igea S.p.A. “a sospendere l’attività chirurgica presso i presidi che non raggiungano il numero minimo annuale di interventi richiesti, con tempestiva comunicazione all’ATS territorialmente competente dei pazienti attualmente in carico e delle agende già prenotate e con contestuale chiusura delle stesse entro il 28 febbraio 2026” (cfr. doc. 12).

Giustizia amministrativa202600811

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: D.G.R. della Lombardia n. XII/5589 del 30 dicembre 2025, nella parte relativa al volume minimo di 150 interventi annui per ciascun reparto o struttura della rete Breast Unit, e nota della Direzione Generale Welfare del 23 febbraio 2026, nella parte in cui dispone la sospensione dell'attività chirurgica presso i presidi che non raggiungano tale volume

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

Prevale il privato

La controversia

La struttura sanitaria ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la disciplina regionale per l'anno 2026 relativa alle Breast Unit, che impone di assicurare almeno 150 interventi presso ciascun reparto e struttura con univoca disciplina di riferimento afferenti alla medesima rete, nonché la successiva nota della Direzione Generale Welfare che ha invitato a sospendere l'attività chirurgica presso i presidi non raggiungenti il volume minimo, disponendo la comunicazione dei pazienti in carico e la chiusura delle agende. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di legittimità dedotti, ma evidenzia che la controversia richiede un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che la controversia necessiti di un approfondimento da svolgersi nella fase di merito e ha fissato l'udienza pubblica del 13 ottobre 2026. Nelle more ha accolto parzialmente la domanda cautelare, sospendendo l'efficacia della nota della Direzione Generale Welfare del 23 febbraio 2026 limitatamente alla parte in cui dispone la sospensione dell'attività chirurgica. Ha invece precisato che restano ferme le attuali previsioni che impediscono l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale in caso di mancato raggiungimento del volume minimo annuale prefissato. Ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata al prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare collegiale; il giudice ha adottato una misura provvisoria di sospensione parziale dell'efficacia dell'atto impugnato e ha fissato sollecitamente la trattazione del merito.

Massime di principio

  • Quando la controversia richiede un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, il giudice amministrativo può fissare sollecitamente la trattazione del merito e adottare nelle more una misura cautelare provvisoria e circoscritta.
  • La sospensione cautelare dell'atto amministrativo può essere limitata alla sola parte dell'atto produttiva dell'effetto immediatamente lesivo, lasciando ferme le ulteriori previsioni non oggetto della misura cautelare.
  • La sospensione dell'effetto amministrativo che impone l'interruzione di un'attività non comporta automaticamente la sospensione delle diverse regole che subordinano l'erogazione delle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale al rispetto di volumi minimi annuali.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoOrganizzazione del servizio sanitarioTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.